Art. 18.
              Integrazioni alla legge regionale 19/1997
 
  1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 19 e'
aggiunto il seguente:
  "Art.  2-bis.  (Sanzioni  e  revoca  dell'autorizzazione).  - 1. Lo
svolgimento di attivita' contemplate dalla presente legge, in assenza
dell'autorizzazione di cui al comma 1 dell'articolo  2,  comporta  la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire l0 milioni
a lire 100 milioni e l'immediata cessazione dell'attivita' stessa.
  2.  Per  le  violazioni  alle  altre  norme previste dalla presente
legge, diverse da quella contemplata nel comma  1,  e'  applicata  la
sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da lire 1 milione
a lire l0 milioni.
  3. Per le violazioni alle disposizioni del regolamento  di  cui  al
comma  1  dell'articolo 2 e' applicata la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 9 milioni.
  4. Qualora vengano rilevate contemporaneamente  piu'  violazioni  o
omissioni  delle  disposizioni di cui ai commi 2 e 3, si applicano le
sanzioni cosi' come previste dall'articolo 8 della legge 24  novembre
1981, n. 689.
  5.  In  caso  di  recidiva  delle  infrazioni di cui ai commi 2 e 3
l'autorizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 2 e' revocata.
  6. La pubblicita' contenente false indicazioni sulle rette e  sulle
prestazioni  comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 300.000 a lire 2 milioni.
  7. Le sanzioni  di  cui  al  presente  articolo  vengono  applicate
nell'osservanza  delle  disposizioni della legge regionale 17 gennaio
1984, n. 1 e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  dall'ente
competente in materia di autorizzazione e vigilanza.".