Art. 18. Integrazioni alla legge regionale 19/1997 1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 19 e' aggiunto il seguente: "Art. 2-bis. (Sanzioni e revoca dell'autorizzazione). - 1. Lo svolgimento di attivita' contemplate dalla presente legge, in assenza dell'autorizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 2, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire l0 milioni a lire 100 milioni e l'immediata cessazione dell'attivita' stessa. 2. Per le violazioni alle altre norme previste dalla presente legge, diverse da quella contemplata nel comma 1, e' applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1 milione a lire l0 milioni. 3. Per le violazioni alle disposizioni del regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 2 e' applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 9 milioni. 4. Qualora vengano rilevate contemporaneamente piu' violazioni o omissioni delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, si applicano le sanzioni cosi' come previste dall'articolo 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 5. In caso di recidiva delle infrazioni di cui ai commi 2 e 3 l'autorizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 2 e' revocata. 6. La pubblicita' contenente false indicazioni sulle rette e sulle prestazioni comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 300.000 a lire 2 milioni. 7. Le sanzioni di cui al presente articolo vengono applicate nell'osservanza delle disposizioni della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni, dall'ente competente in materia di autorizzazione e vigilanza.".