Art. 2. Sostituzione dei Capi I e II del Titolo VI della Parte III della legge regionale 7/1988 1. Il Capo I ed il Capo II del Titolo VI della Parte III della legge regionale 7/1988 e successive modificazioni, sono sostituiti dal seguente: "Capo I Direzione regionale della sanita' e delle politiche sociali Art. 142. - 1. La Direzione regionale della sanita' e delle politiche sociali svolge le funzioni di alta amministrazione in materia sanitaria e in materia di assistenza sociale garantendo il governo unitario della sicurezza sociale e altresi' perseguendo la tutela della salute di ciascuna persona, nonche' prevenendo e rimuovendo le cause che provocano situazioni di bisogno e di emarginazione. In particolare: a) sovrintende alla pianificazione strategica in materia sanitaria e socio-assistenziale; b) procede alla programmazione attuativa nel settore socio-assistenziale, d'intesa con gli altri Enti ove previsto dalla vigente legislazione regionale; c) tratta gli affari istituzionali e giuridici e svolge le attivita' amministrative; d) cura la gestione delle risorse finanziarie; e) svolge gli adempimenti tecnico-amministrativi in materia di salute pubblica e del lavoro, e in materia di sanita' pubblica veterinaria. Art. 143. - 1. La Direzione regionale della sanita' e delle politiche sociali si articola nei seguenti Servizi: a) Servizio della pianificazione sanitaria e sociale; b) Servizio per le attivita' socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria; c) Servizio amministrativo e degli affari istituzionali e giuridici; d) Servizio finanziario; e) Servizio per la salute pubblica e del lavoro; f) Servizio della sanita' pubblica veterinaria. Art. 144. - 1. Il Servizio della pianificazione sanitaria e sociale: a) elabora, garantendo una politica di integrazione sanitaria e sociale, gli elementi necessari alla definizione della pianificazione strategica, avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia regionale della sanita' e del Servizio per le attivita' socio-assistenziali e sociali ad alta integrazione sanitaria; b) opera per individuare gli obiettivi annuali e le risorse disponibili, elabora i criteri di finanziamento delle Aziende sanitarie regionali e degli enti ed istituzioni che operano nei settori sanitario e socioassistenziale; c) verifica la coerenza ed i risultati dei programmi con gli obiettivi e le risorse assegnate; d) definisce gli obiettivi e i criteri in materia di formazione e riqualificazione del personale delle Aziende sanitarie regionali e di quello degli enti e istituzioni operanti nei settori sanitario e socioassistenziale. Art. 145. - 1. Il Servizio per le attivita' socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria: a) svolge attivita' di supporto tecnico al Servizio della pianificazione sanitaria e sociale per la definizione degli obiettivi strategici nei settori socio-assistenziale e sociale ad alta integrazione sanitaria, ivi compresi quelli concernenti la formazione e riqualificazione del personale; b) procede nell'ambito della pianificazione strategica, alla programmazione attuativa nel settore socio-assistenziale e in quello delle attivita' sociali ad alta integrazione sanitaria assistenziale, d'intesa con gli altri Enti ove previsto dalla vigente legislazione regionale; c) svolge funzioni di indirizzo e coordinamento, supportando il sistema dei servizi sociali nell'attivita' di progettazione, di sperimentazione di modelli organizzativi innovativi e di promozione di iniziative in aree di particolare problematicita'; d) svolge ogni altra attivita' rivolta alla prevenzione, alla tuttela sociale, al recupero degli stati di emarginazione e di disadattamento nonche' alle problematiche sociali emergenti; e) elabora progetti finalizzati a valorizzare e coordinare l'apporto del volontariato socio-assistenziale nonche' del restante privato sociale; f) gestisce il sistema informativo di governo finalizzato alle attivita' di monitoraggio, verifica e controllo del settore socio-assistenziale. 2. Per le funzioni sociali ad alta integrazione sanitaria il Servizio opera in collegamento con l'Agenzia regionale della sanita'. Art. 146. - 1. Il Servizio amministrativo e degli affari istituzionali e giuridici svolge le attivita' amministrative di competenza della Direzione, ad eccezione di quelle specificamente attribuite agli altri servizi, tratta gli affari istituzionali e fornisce il supporto giuridico ai servizi ad indirizzo tecnico. Art. 147. - 1. Il Servizio finanziario svolge le attivita' di natura finanziario-contabile della Direzione. In particolare, cura la gestione delle risorse finanziarie destinate ai settori sanitario e socio-assistenziale ed esplica, al riguardo, attivita' di indirizzo in materia finanziaria e contabile nei confronti delle Aziende sanitarie regionali e degli enti ed istituzioni che operano nei settori medesimi. Art. 148. - 1. Il Servizio per la salute pubblica e del lavoro svolge le attivita' di coordinamento e di indirizzo nonche' gli adempimenti tecnico-amministrativi in materia di igiene e sanita' pubblica, di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro, di igiene degli alimenti e della nutrizione e di medicina legale. Art. 149. - 1. Il Servizio della sanita' pubblica veterinaria svolge le attivita' di coordinamento e di indirizzo nonche' gli adempimenti tecnico-amministrativi in materia di sanita' animale, di igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati, e dell'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.".