Art. 2.
     Sostituzione dei Capi I e II del Titolo VI della Parte III
                    della legge regionale 7/1988
 
  1. Il Capo I ed il Capo II del Titolo  VI  della  Parte  III  della
legge  regionale  7/1988  e successive modificazioni, sono sostituiti
dal seguente:
 
                               "Capo I
                  Direzione regionale della sanita'
                      e delle politiche sociali
 
  Art. 142. -  1.  La  Direzione  regionale  della  sanita'  e  delle
politiche  sociali  svolge  le  funzioni  di  alta amministrazione in
materia sanitaria e in materia di assistenza  sociale  garantendo  il
governo  unitario  della  sicurezza sociale e altresi' perseguendo la
tutela  della  salute  di  ciascuna  persona,  nonche'  prevenendo  e
rimuovendo  le  cause  che  provocano  situazioni  di  bisogno  e  di
emarginazione. In particolare:
   a) sovrintende alla pianificazione strategica in materia sanitaria
e socio-assistenziale;
   b)    procede    alla   programmazione   attuativa   nel   settore
socio-assistenziale, d'intesa con gli altri Enti ove  previsto  dalla
vigente legislazione regionale;
   c)  tratta  gli  affari  istituzionali  e  giuridici  e  svolge le
attivita' amministrative;
   d) cura la gestione delle risorse finanziarie;
   e) svolge gli adempimenti  tecnico-amministrativi  in  materia  di
salute  pubblica  e  del  lavoro,  e  in  materia di sanita' pubblica
veterinaria.
  Art. 143. -  1.  La  Direzione  regionale  della  sanita'  e  delle
politiche sociali si articola nei seguenti Servizi:
   a) Servizio della pianificazione sanitaria e sociale;
   b)  Servizio  per  le  attivita'  socio-assistenziali e per quelle
sociali ad alta integrazione sanitaria;
   c)  Servizio  amministrativo  e  degli  affari   istituzionali   e
giuridici;
   d) Servizio finanziario;
   e) Servizio per la salute pubblica e del lavoro;
   f) Servizio della sanita' pubblica veterinaria.
  Art.  144.  -  1.  Il  Servizio  della  pianificazione  sanitaria e
sociale:
   a) elabora, garantendo una politica di  integrazione  sanitaria  e
sociale, gli elementi necessari alla definizione della pianificazione
strategica,  avvalendosi  del supporto tecnico dell'Agenzia regionale
della sanita' e del Servizio per le attivita'  socio-assistenziali  e
sociali ad alta integrazione sanitaria;
   b)  opera  per  individuare  gli  obiettivi  annuali  e le risorse
disponibili,  elabora  i  criteri  di  finanziamento  delle   Aziende
sanitarie  regionali  e  degli  enti  ed  istituzioni che operano nei
settori sanitario e socioassistenziale;
   c) verifica la coerenza ed  i  risultati  dei  programmi  con  gli
obiettivi e le risorse assegnate;
   d)  definisce gli obiettivi e i criteri in materia di formazione e
riqualificazione del personale delle Aziende sanitarie regionali e di
quello degli enti e istituzioni  operanti  nei  settori  sanitario  e
socioassistenziale.
  Art.  145.  - 1. Il Servizio per le attivita' socio-assistenziali e
per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria:
   a)  svolge  attivita'  di  supporto  tecnico  al  Servizio   della
pianificazione sanitaria e sociale per la definizione degli obiettivi
strategici   nei   settori  socio-assistenziale  e  sociale  ad  alta
integrazione sanitaria, ivi compresi quelli concernenti la formazione
e riqualificazione del personale;
   b)  procede  nell'ambito  della  pianificazione  strategica,  alla
programmazione  attuativa nel settore socio-assistenziale e in quello
delle attivita' sociali ad alta integrazione sanitaria assistenziale,
d'intesa con gli altri Enti ove previsto dalla  vigente  legislazione
regionale;
   c)  svolge  funzioni  di indirizzo e coordinamento, supportando il
sistema dei  servizi  sociali  nell'attivita'  di  progettazione,  di
sperimentazione  di  modelli organizzativi innovativi e di promozione
di iniziative in aree di particolare problematicita';
   d) svolge ogni altra  attivita'  rivolta  alla  prevenzione,  alla
tuttela  sociale,  al  recupero  degli  stati  di  emarginazione e di
disadattamento nonche' alle problematiche sociali emergenti;
   e)   elabora  progetti  finalizzati  a  valorizzare  e  coordinare
l'apporto del volontariato socio-assistenziale nonche'  del  restante
privato sociale;
   f)  gestisce  il  sistema  informativo di governo finalizzato alle
attivita'  di  monitoraggio,  verifica  e   controllo   del   settore
socio-assistenziale.
  2.  Per  le  funzioni  sociali  ad  alta  integrazione sanitaria il
Servizio opera in collegamento con l'Agenzia regionale della sanita'.
  Art.  146.  -  1.  Il  Servizio  amministrativo  e   degli   affari
istituzionali  e  giuridici  svolge  le  attivita'  amministrative di
competenza della Direzione, ad  eccezione  di  quelle  specificamente
attribuite  agli  altri  servizi,  tratta  gli affari istituzionali e
fornisce il supporto giuridico ai servizi ad indirizzo tecnico.
  Art. 147. - 1. Il  Servizio  finanziario  svolge  le  attivita'  di
natura finanziario-contabile della Direzione. In particolare, cura la
gestione  delle  risorse finanziarie destinate ai settori sanitario e
socio-assistenziale ed esplica, al riguardo, attivita'  di  indirizzo
in  materia  finanziaria  e  contabile  nei  confronti  delle Aziende
sanitarie regionali e degli  enti  ed  istituzioni  che  operano  nei
settori medesimi.
  Art.  148.  -  1.  Il  Servizio per la salute pubblica e del lavoro
svolge le attivita' di  coordinamento  e  di  indirizzo  nonche'  gli
adempimenti  tecnico-amministrativi  in  materia  di igiene e sanita'
pubblica, di prevenzione e sicurezza degli  ambienti  di  lavoro,  di
igiene degli alimenti e della nutrizione e di medicina legale.
  Art.  149.  -  1.  Il  Servizio  della sanita' pubblica veterinaria
svolge le attivita' di  coordinamento  e  di  indirizzo  nonche'  gli
adempimenti  tecnico-amministrativi in materia di sanita' animale, di
igiene   della   produzione,   trasformazione,   commercializzazione,
conservazione  e  trasporto  degli alimenti di origine animale e loro
derivati,  e  dell'igiene  degli  allevamenti  e   delle   produzioni
zootecniche.".