Art. 20.
       Modifiche dell'articolo 9 della legge regionale 59/1981
 
  1. La rubrica dell'articolo 9 della  legge  regionale  2  settembre
1981, n. 59 e' sostituita dalla seguente:
  "Chiusura annuale delle farmacie".
  2.  Il primo comma dell'articolo 9 della legge regionale 59/1981 e'
sostituito dal seguente:
  "Le farmacie devono osservare una chiusura annuale per  un  periodo
che  va da tre a quattro settimane, da fruire anche in piu' soluzioni
settimanali".
  3. Il secondo comma dell'articolo 9 della legge  regionale  59/1981
e' sostituito dal seguente:
  "Le  farmacie  rurali  od  uniche  nel  comune  possono  ridurre la
chiusura annuale obbligatoria ad una settimana".
  4. Il terzo comma dell'articolo 9 della legge regionale 59/1981  e'
sostituito dal seguente:
  "Il  dispensario farmaceutico rimane chiuso nel periodo di chiusura
annuale della rispettiva farmacia".