Art. 20. Modifiche dell'articolo 9 della legge regionale 59/1981 1. La rubrica dell'articolo 9 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 59 e' sostituita dalla seguente: "Chiusura annuale delle farmacie". 2. Il primo comma dell'articolo 9 della legge regionale 59/1981 e' sostituito dal seguente: "Le farmacie devono osservare una chiusura annuale per un periodo che va da tre a quattro settimane, da fruire anche in piu' soluzioni settimanali". 3. Il secondo comma dell'articolo 9 della legge regionale 59/1981 e' sostituito dal seguente: "Le farmacie rurali od uniche nel comune possono ridurre la chiusura annuale obbligatoria ad una settimana". 4. Il terzo comma dell'articolo 9 della legge regionale 59/1981 e' sostituito dal seguente: "Il dispensario farmaceutico rimane chiuso nel periodo di chiusura annuale della rispettiva farmacia".