Art. 21. Indennizzo forfetario ai Direttori generali, amministrativi e sanitari delle AA.SS.RR. 1. Le Aziende sanitarie regionali sono autorizzate a corrispondere, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge ai Direttori generali, ai Direttori amministrativi ed ai Direttori sanitari che provengono da fuori Regione, un indennizzo forfettario in relazione alle spese sostenute e ai disagi connessi all'ubicazione della residenza o della dimora rispetto alla sede dell'azienda presso cui i predetti sono nominati. 2. Qualora ricorrano le condizioni di disagio previste al comma 1, l'indennizzo forfetario spetta anche al Direttore generale ed ai Direttori delle strutture operative e di Servizi di supporto dell'Agenzia regionale della Sanita', nominati con contratto di diritto privato, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 5 settembre 1995, n. 37. 3. La Giunta regionale stabilisce con proprio provvedimento la misura dell'indennizzo di cui al comma 1. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Data a Trieste, addi' 9 settembre 1997 CRUDER