Art. 21.
            Indennizzo forfetario ai Direttori generali,
              amministrativi e sanitari delle AA.SS.RR.
 
  1. Le Aziende sanitarie regionali sono autorizzate a corrispondere,
a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge ai  Direttori
generali,  ai  Direttori  amministrativi ed ai Direttori sanitari che
provengono da fuori Regione, un indennizzo forfettario  in  relazione
alle  spese  sostenute  e  ai  disagi  connessi  all'ubicazione della
residenza o della dimora rispetto alla sede dell'azienda presso cui i
predetti sono nominati.
  2. Qualora ricorrano le condizioni di disagio previste al comma  1,
l'indennizzo  forfetario  spetta  anche  al  Direttore generale ed ai
Direttori  delle  strutture  operative  e  di  Servizi  di   supporto
dell'Agenzia  regionale  della  Sanita',  nominati  con  contratto di
diritto privato, ai sensi dell'articolo 4  della  legge  regionale  5
settembre 1995, n. 37.
  3.  La  Giunta  regionale  stabilisce  con proprio provvedimento la
misura dell'indennizzo di cui al comma 1.
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
   Data a Trieste, addi' 9 settembre 1997
                               CRUDER