Art. 3.
     Abrogazione dell'articolo 19 della legge regionale 21/1992
       e disposizioni sull'organico del ruolo unico regionale
 
  1.   Le   denominazioni   "Direzione  regionale  della  sanita'"  e
"Direzione regionale  dell'assistenza  sociale",  ovunque  citate  in
leggi  e  regolamenti  regionali,  devono  intendersi  riferite  alla
"Direzione regionale della sanita' e delle politiche sociali".
  2. L'articolo 19 della legge regionale 21 luglio  1992,  n.  21  e'
abrogato,  restando  fissati, nel limite di tre unita', gli incarichi
per  compiti  ispettivi  o  servizi  speciali  presso  la  Segreteria
generale  della Presidenza della Giunta regionale di cui all'articolo
249, comma 2, della  legge  regionale,  n.  7/1988,  come  sostituito
dall'articolo 3 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 8 e modificato
dall'articolo 19 della legge regionale 21/1992.
  3.   L'organico   del  ruolo  unico  regionale  e'  diminuito,  con
riferimento alla qualifica funzionale di dirigente, di cinque unita';
e' altresi' ridotto di due unita' il numero massimo  degli  incarichi
di Direttore regionale.
  4.  Le  disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 nonche' quelle di cui
agli articoli 1 e 2 hanno effetto dal 1 gennaio 1998.