Art. 3. Abrogazione dell'articolo 19 della legge regionale 21/1992 e disposizioni sull'organico del ruolo unico regionale 1. Le denominazioni "Direzione regionale della sanita'" e "Direzione regionale dell'assistenza sociale", ovunque citate in leggi e regolamenti regionali, devono intendersi riferite alla "Direzione regionale della sanita' e delle politiche sociali". 2. L'articolo 19 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 21 e' abrogato, restando fissati, nel limite di tre unita', gli incarichi per compiti ispettivi o servizi speciali presso la Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale di cui all'articolo 249, comma 2, della legge regionale, n. 7/1988, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 8 e modificato dall'articolo 19 della legge regionale 21/1992. 3. L'organico del ruolo unico regionale e' diminuito, con riferimento alla qualifica funzionale di dirigente, di cinque unita'; e' altresi' ridotto di due unita' il numero massimo degli incarichi di Direttore regionale. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 nonche' quelle di cui agli articoli 1 e 2 hanno effetto dal 1 gennaio 1998.