Art. 4. Modalita' di finanziamento delle Aziende sanitarie regionali 1. Le Aziende sanitarie regionali, a partire dal 1 gennaio 2000, sono finanziate mediante attribuzione di quote pro-capite, pesate per eta', del Fondo sanitario regionale. A partire dalla stessa data, le Aziende ospedaliere regionali, il Policlinico universitario a gestione diretta di Udine e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sono finanziati integralmente a prestazione secondo le tariffe previste dalle norme vigenti. 2. La Giunta regionale definisce annualmente i criteri e le modlita' di applicazione del comma 1. 3. Le Aziende sanitarie considerano le quote pro-capite pesate per eta', di cui al comma 1, per la determinazione del budget dei distretti. 4. L'Agenzia regionale della sanita', sentita l'Assemblea dei sindaci di cui all'articolo 40 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49, come modificato dagli articoli 10 e 11, verifica periodicamente l'omogeneita' dei livelli di assistenza assicurati, in relazione alle assegnazioni di cui ai commi 1 e 3.