Art. 4.
    Modalita' di finanziamento delle Aziende sanitarie regionali
 
  1. Le Aziende sanitarie regionali, a partire dal  1  gennaio  2000,
sono finanziate mediante attribuzione di quote pro-capite, pesate per
eta',  del Fondo sanitario regionale. A partire dalla stessa data, le
Aziende  ospedaliere  regionali,  il  Policlinico   universitario   a
gestione  diretta  di  Udine  e  gli  Istituti  di  ricovero e cura a
carattere scientifico sono  finanziati  integralmente  a  prestazione
secondo le tariffe previste dalle norme vigenti.
  2.  La  Giunta  regionale  definisce  annualmente  i  criteri  e le
modlita' di applicazione del comma 1.
  3. Le Aziende sanitarie considerano le quote pro-capite pesate  per
eta',  di  cui  al  comma  1,  per  la  determinazione del budget dei
distretti.
  4. L'Agenzia  regionale  della  sanita',  sentita  l'Assemblea  dei
sindaci  di  cui  all'articolo  40  della legge regionale 19 dicembre
1996, n.   49, come modificato  dagli  articoli  10  e  11,  verifica
periodicamente l'omogeneita' dei livelli di assistenza assicurati, in
relazione alle assegnazioni di cui ai commi 1 e 3.