Art. 5. Realizzazione di opere pubbliche di iniziativa degli Enti che svolgono le funzioni del Servizio sanitario regionale 1. Le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 10, come sostituito dall'articolo 30 della legge regionale 24 luglio 1995, n. 31, sono estese alle opere pubbliche di iniziativa delle Aziende sanitarie regionali, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e del Policlinico universitario di Udine. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, gli Enti interessati inoltrano apposita istanza alla Direzione regionale della sanita' entro il termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.