Art. 5.
      Realizzazione di opere pubbliche di iniziativa degli Enti
      che svolgono le funzioni del Servizio sanitario regionale
 
  1.  Le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge regionale 14
febbraio 1995, n. 10, come sostituito dall'articolo  30  della  legge
regionale  24 luglio 1995, n. 31, sono estese alle opere pubbliche di
iniziativa delle  Aziende  sanitarie  regionali,  degli  Istituti  di
ricovero   e   cura   a   carattere  scientifico  e  del  Policlinico
universitario di Udine.
  2. Per le finalita'  di  cui  al  comma  1,  gli  Enti  interessati
inoltrano  apposita  istanza  alla  Direzione regionale della sanita'
entro il termine di centoventi giorni dall'entrata  in  vigore  della
presente legge.