Art. 7.
       Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 37/1995
 
  1.  All'articolo  3  della legge regionale 5 settembre 1995, n. 37,
dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
  "1-bis. I compiti di  cui  al  comma  1  si  estendono,  in  quanto
compatibili,  anche alle aree ad alta integrazione socio-sanitaria di
cui all'articolo 41, comma 1, della legge regionale 19 dicembre 1996,
n. 49".