Art. 7. Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 37/1995 1. All'articolo 3 della legge regionale 5 settembre 1995, n. 37, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: "1-bis. I compiti di cui al comma 1 si estendono, in quanto compatibili, anche alle aree ad alta integrazione socio-sanitaria di cui all'articolo 41, comma 1, della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49".