Art. 8. Integrazione all'articolo 29 della legge regionale 41/1996 1. Alla fine del comma 4 dell'articolo 29 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 sono aggiunte le seguenti parole: "In tal caso trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 41-ter della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49, come inserito dall'articolo 12 della legge regionale n. 32/1997.".