Art. 8.
     Integrazione all'articolo 29 della legge regionale 41/1996
 
  1.  Alla fine del comma 4 dell'articolo 29 della legge regionale 25
settembre 1996, n. 41 sono aggiunte le seguenti parole: "In tal  caso
trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 41-ter della
legge  regionale 19 dicembre 1996, n. 49, come inserito dall'articolo
12 della legge regionale n. 32/1997.".