Art. 9. Sostituzione dell'articolo 18 della legge regionale 33/1988 1. L'articolo 18 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33 e' sostituito dal seguente: "Art. 18 (Articolazione del sistema socio-assistenziale). - 1. Il sistema regionale degli interventi socio-assistenziali e' articolato nei seguenti livelli: a) un primo livello, costituito dai servizi e dalle prestazioni di base, riferiti alle funzioni di analisi della domanda sociale, segretariato sociale, pronto intervento assistenziale, presa in carico del caso, verifica dell'efficacia degli interventi; b) un secondo livello, costituito dai servizi e dalle strutture di area vasta, non inferiore all'ambito distrettuale, attivati ed operanti secondo modelli organizzativi definiti dalle leggi di settore."