Art. 9.
     Sostituzione dell'articolo 18 della legge regionale 33/1988
 
  1. L'articolo 18 della legge regionale 19 maggio  1988,  n.  33  e'
sostituito dal seguente:
  "Art.  18 (Articolazione del sistema socio-assistenziale). - 1.  Il
sistema regionale degli interventi socio-assistenziali e'  articolato
nei seguenti livelli:
   a) un primo livello, costituito dai servizi e dalle prestazioni di
base,  riferiti  alle  funzioni  di  analisi  della  domanda sociale,
segretariato  sociale,  pronto  intervento  assistenziale,  presa  in
carico del caso, verifica dell'efficacia degli interventi;
   b) un secondo livello, costituito dai servizi e dalle strutture di
area  vasta,  non  inferiore  all'ambito  distrettuale,  attivati  ed
operanti  secondo  modelli  organizzativi  definiti  dalle  leggi  di
settore."