Art. 2.
                  Termini e contenuto delle deroghe
 
  1. Entro il 15  maggio  di  ogni  anno  la  Giunta  regionale,  con
riferimento  alle  specie  oggetto  del  prelievo, richiede il parere
all'Istituto  Nazionale  per  la  Fauna  Selvatica  per   il   numero
complessivo dei capi prelevabili per le singole specie.
  2.   La   Giunta   regionale,  sentita  la  competente  commissione
consiliare e le province interessate, adotta le  deroghe  di  cui  al
comma 1 entro il 15 giugno, specificando:
  - le specie che formano oggetto del prelievo in deroga;
  -  i  mezzi,  gli  impianti  ed  i  metodi di cattura o di prelievo
autorizzati ed i soggetti autorizzati;
  - le circostanze di tempo e di luogo di applicazione delle deroghe;
l'attivita' di prelievo, a fini venatori, di cui alla presente legge,
non puo' comunque superare i trenta giorni venatori  nell'arco  della
stagione;
  -  il  numero  dei  capi  prelevabili  complessivamente nell'intero
periodo, in relazione alla  consistenza  delle  popolazioni  di  ogni
singola specie;
  - i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo e' soggetto.
  3.  La  Giunta  regionale  non puo' applicare le deroghe per quelle
specie per cui l'Istituto Nazionale  per  la  Fauna  Selvatica  abbia
comunicato che la consistenza numerica sia in grave diminuzione.
  4.  Al  fine  della  migliore  attuazione  del regime di deroga, la
giunta regionale acquisisce, ove lo ritenga necessario, anche  pareri
di istituti scientifici riconosciuti a livello europeo.