Art. 2. Termini e contenuto delle deroghe 1. Entro il 15 maggio di ogni anno la Giunta regionale, con riferimento alle specie oggetto del prelievo, richiede il parere all'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica per il numero complessivo dei capi prelevabili per le singole specie. 2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare e le province interessate, adotta le deroghe di cui al comma 1 entro il 15 giugno, specificando: - le specie che formano oggetto del prelievo in deroga; - i mezzi, gli impianti ed i metodi di cattura o di prelievo autorizzati ed i soggetti autorizzati; - le circostanze di tempo e di luogo di applicazione delle deroghe; l'attivita' di prelievo, a fini venatori, di cui alla presente legge, non puo' comunque superare i trenta giorni venatori nell'arco della stagione; - il numero dei capi prelevabili complessivamente nell'intero periodo, in relazione alla consistenza delle popolazioni di ogni singola specie; - i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo e' soggetto. 3. La Giunta regionale non puo' applicare le deroghe per quelle specie per cui l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica abbia comunicato che la consistenza numerica sia in grave diminuzione. 4. Al fine della migliore attuazione del regime di deroga, la giunta regionale acquisisce, ove lo ritenga necessario, anche pareri di istituti scientifici riconosciuti a livello europeo.