Art. 3.
                        Relazione informativa
 
  1.  La  Giunta  regionale  predispone,  entro il 31 gennaio di ogni
anno, una relazione  informativa  sulla  applicazione  delle  deroghe
adottate da inoltrare all'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica e
al Ministero delle politiche agricole, che provvedera' all'invio alla
Commissione U.E. della relazione prevista dall'art. 9, pag.  3, della
direttiva n. 79/409.