Art. 3. Relazione informativa 1. La Giunta regionale predispone, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione informativa sulla applicazione delle deroghe adottate da inoltrare all'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica e al Ministero delle politiche agricole, che provvedera' all'invio alla Commissione U.E. della relazione prevista dall'art. 9, pag. 3, della direttiva n. 79/409.