Art. 12.
               Comitato regionale faunistico-venatorio
 
  1.   Il   Comitato   regionale   faunistico-venatorio   e'   organo
tecnico-consultivo   dell'Assessorato  regionale  dell'agricoltura  e
delle foreste per l'applicazione della  legislazione  in  materia  di
tutela della fauna selvatica e di prelievo venatorio.
  2.   Il   Comitato  regionale  faunistico-venatorio  e'  presieduto
dall'Assessore  regionale  per  l'agricoltura  e   le   foreste;   la
presidenza  puo' essere delegata al direttore regionale preposto alla
direzione degli interventi strutturali dell'Assessorato medesimo.
  3. Il Comitato regionale faunistico-venatorio e' composto:
   a)   dal   dirigente  coordinatore  del  gruppo  competente  della
direzione degli  interventi  strutturali  dell'Assessorato  regionale
dell'agricoltura  e  le  foreste,  da  un  dirigente  tecnico e da un
dirigente amministrativo, uno dei quali ultimi svolge la funzione  di
segretario;
   b)  da  un  dirigente  tecnico  della  direzione  regionale  delle
foreste;
   c) da tre esperti universitari nelle seguenti discipline: biologia
e  conservazione  della  fauna  selvatica;  tutela  dell'ambiente   e
conservazione degli ecosistemi; problemi agro-forestali ed economia e
politica  agraria,  nominati  su  terne  di  nominativi segnalate dai
rettori delle universita' siciliane;
   d)  da  un  rappresentante  di  ciascuna  associazione   venatoria
riconosciuta in ambito regionale e designato dalla stessa;
   e)  da  un  rappresentante  per  ogni  associazione  ambientalista
riconosciuta ai sensi della presente legge;
   f)  da  tre  rappresentanti  delle  organizzazioni   professionali
operanti   in   agricoltura   e   presenti  nel  Consiglio  regionale
dell'agricoltura di cui all'articolo  35  della  legge  regionale  25
marzo 1986, n. 13, designato dalle medesime;
   g)  da  un  rappresentante  dell'Ente  nazionale  della  cinofilia
italiano, titolare  di  affisso  E.N.C.I.  con  esperienza  decennale
nell'allevamento e nella presidenza di un gruppo cinofilo;
   h) dal direttore dell'Istituto sperimentale zootecnico;
   i)   dal   direttore   o   da   un   suo   delegato  dell'Istituto
zooprofilattico siciliano;
   l) da un rappresentante degli allevatori di  selvaggina  segnalato
dalle associazioni riconosciute.
  4. Le designazioni devono pervenire all'Assessore per l'agricoltura
e  le  foreste entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali
si provvede alla nomina anche in mancanza delle designazioni.
  5. Le sedute del Comitato sono valide  in  prima  convocazione  con
l'intervento  della  meta'  piu'  uno  dei componenti in carica ed in
seconda  convocazione  qualunque  sia  il  numero  dei  presenti.  Le
decisioni  sono adottate a maggioranza assoluta dei voti espressi; in
caso di parita' prevale il voto del presidente.
  6. Ai componenti del Comitato, per la partecipazione  alle  sedute,
competono  il  rimborso  delle  spese  di  viaggio  e l'indennita' di
missione.
  7. Il Comitato dura in carica per un triennio e i suoi  componenti,
salvo  quelli  presenti  in  ragione  della  carica,  possono  essere
confermati per una sola volta.
  8. Il Presidente puo' invitare alle riunioni del  Comitato  esperti
nelle  materie  inerenti  agli argomenti posti all'ordine del giorno,
con funzioni esclusivamente consultive.
  9. Le funzioni di  segreteria  del  comitato  sono  assicurate  dal
gruppo  competente  dell'Assessorato regionale per l'agricoltura e le
foreste.