Art. 12. Comitato regionale faunistico-venatorio 1. Il Comitato regionale faunistico-venatorio e' organo tecnico-consultivo dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste per l'applicazione della legislazione in materia di tutela della fauna selvatica e di prelievo venatorio. 2. Il Comitato regionale faunistico-venatorio e' presieduto dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste; la presidenza puo' essere delegata al direttore regionale preposto alla direzione degli interventi strutturali dell'Assessorato medesimo. 3. Il Comitato regionale faunistico-venatorio e' composto: a) dal dirigente coordinatore del gruppo competente della direzione degli interventi strutturali dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e le foreste, da un dirigente tecnico e da un dirigente amministrativo, uno dei quali ultimi svolge la funzione di segretario; b) da un dirigente tecnico della direzione regionale delle foreste; c) da tre esperti universitari nelle seguenti discipline: biologia e conservazione della fauna selvatica; tutela dell'ambiente e conservazione degli ecosistemi; problemi agro-forestali ed economia e politica agraria, nominati su terne di nominativi segnalate dai rettori delle universita' siciliane; d) da un rappresentante di ciascuna associazione venatoria riconosciuta in ambito regionale e designato dalla stessa; e) da un rappresentante per ogni associazione ambientalista riconosciuta ai sensi della presente legge; f) da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali operanti in agricoltura e presenti nel Consiglio regionale dell'agricoltura di cui all'articolo 35 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13, designato dalle medesime; g) da un rappresentante dell'Ente nazionale della cinofilia italiano, titolare di affisso E.N.C.I. con esperienza decennale nell'allevamento e nella presidenza di un gruppo cinofilo; h) dal direttore dell'Istituto sperimentale zootecnico; i) dal direttore o da un suo delegato dell'Istituto zooprofilattico siciliano; l) da un rappresentante degli allevatori di selvaggina segnalato dalle associazioni riconosciute. 4. Le designazioni devono pervenire all'Assessore per l'agricoltura e le foreste entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali si provvede alla nomina anche in mancanza delle designazioni. 5. Le sedute del Comitato sono valide in prima convocazione con l'intervento della meta' piu' uno dei componenti in carica ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti espressi; in caso di parita' prevale il voto del presidente. 6. Ai componenti del Comitato, per la partecipazione alle sedute, competono il rimborso delle spese di viaggio e l'indennita' di missione. 7. Il Comitato dura in carica per un triennio e i suoi componenti, salvo quelli presenti in ragione della carica, possono essere confermati per una sola volta. 8. Il Presidente puo' invitare alle riunioni del Comitato esperti nelle materie inerenti agli argomenti posti all'ordine del giorno, con funzioni esclusivamente consultive. 9. Le funzioni di segreteria del comitato sono assicurate dal gruppo competente dell'Assessorato regionale per l'agricoltura e le foreste.