Art. 3. La percentuale di cui all'art. 14, comma 2, del D.P. Reg. n. 11/1995 viene stabilita paritariamente, per tutte le fasce funzionali nel 69% dei dipendenti in servizio di ruolo in ciascuna fascia funzionale al 31 dicembre 1993. Qualora tale percentuale per taluni livelli fosse superiore al numero dei dipendenti che hanno titolo, la differenza economica sara' ripartita in proporzione al numero dei presenti in graduatoria per gli altri livelli.