Art. 3.
 
  La  percentuale  di  cui  all'art.  14,  comma  2, del D.P. Reg. n.
11/1995 viene stabilita paritariamente, per tutte le fasce funzionali
nel 69% dei dipendenti  in  servizio  di  ruolo  in  ciascuna  fascia
funzionale al 31 dicembre 1993.
  Qualora  tale  percentuale  per  taluni  livelli fosse superiore al
numero dei dipendenti che hanno titolo, la differenza economica sara'
ripartita in proporzione al numero dei presenti  in  graduatoria  per
gli altri livelli.