Art. 4. Ai dipendenti in servizio al 31 dicembre 1996 potra' essere attribuita la posizione economica immediatamente superiore prevista agli artt. 14 e 15 del D.P.Reg. n. 11/1995, purche' abbiano maturato al 31 dicembre 1996 l'anzianita' minima di 3 anni di effettivo servizio nella qualifica rivestita. Entro 15 giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto ogni avente titolo come appresso specificato dovra' presentare i titoli previsti alla Presidenza della Regione - Direzione del personale e dei Servizi generali. La graduatoria di attribuzione sara' unica regionale e articolata per livello.