Art. 4.
 
  Ai  dipendenti  in  servizio  al  31  dicembre  1996  potra' essere
attribuita la posizione economica immediatamente  superiore  prevista
agli artt.  14 e 15 del D.P.Reg. n. 11/1995, purche' abbiano maturato
al  31  dicembre  1996  l'anzianita'  minima  di  3 anni di effettivo
servizio nella qualifica rivestita.
  Entro 15 giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto
ogni avente titolo come  appresso  specificato  dovra'  presentare  i
titoli  previsti  alla  Presidenza  della  Regione  -  Direzione  del
personale e dei Servizi generali.
  La graduatoria di attribuzione sara' unica regionale  e  articolata
per livello.