Art. 5.
 
  I criteri per la compilazione della graduatoria saranno:
  Livelli compresi tra il I ed il V, su punti 100:
   80 punti riservati all'anzianita' con un punteggio di 0,2 per ogni
mese  di  effettivo  servizio prestato nella qualifica rivestita, con
esclusione di ogni servizio eventualmente riconosciuto,  se  prestato
in qualifiche inferiori;
   20 punti riservati alla valutazione dei titoli;
   10  punti  se  in  possesso  del  titolo  richiesto  per l'accesso
dall'esterno alla qualifica rivestita;
   10 punti se in possesso del titolo di studio  superiore  a  quello
richiesto per l'accesso dall'esterno alla qualifica rivestita;
    2  punti  per attestati professionali, quando non in possesso del
titolo  di  studio  superiore  a  quello   previsto   per   l'accesso
dall'esterno alla qualifica rivestita;
  Livelli  compresi tra il VI ed il VII, compreso il personale di cui
al secondo comma, dell'art. 5, della legge n. 53/1985, su punti 100:
   70 punti riservati all'anzianita' con un punteggio di 0,2 per ogni
mese di servizio effettivo nella qualifica rivestita, con  esclusione
di   ogni   servizio   eventualmente  riconosciuto,  se  prestato  in
qualifiche inferiori;
   20 punti se  in  possesso  del  titolo  di  studio  richiesto  per
l'accesso dall'esterno alla qualifica rivestita;
   10  punti  se  in possesso del titolo di studio superiore a quello
richiesto per l'accesso dall'esterno alla qualifica rivestita;
  Livelli VII e VIII (dirigenti tecnici e amministrativi),  su  punti
100:
   60  punti  all'anzianita' (0,2 per ogni mese di servizio effettivo
nella  qualifica  rivestita)  con   esclusione   di   ogni   servizio
eventualmente riconosciuto se prestato in qualifiche inferiori;
   30  punti  se  in possesso del titolo specifico per l'accesso alla
qualifica rivestita dall'esterno;
   10 punti per altra laurea, ivi compresa quella non  specifica  per
l'accesso alla qualifica dall esterno.
  Dirigenti superiori, su punti 100:
   50  punti  all'anzianita' (0,2 per ogni mese di servizio effettivo
nella  qualifica  di  dirigente  e/o  di  dirigente  superiore)   con
esclusione   di  qualsiasi  servizio  eventualmente  riconosciuto  se
prestato in qualifiche inferiori;
   40 punti se in possesso della laurea specifica per l'accesso  alla
carriera dall'esterno;
   20  punti  se in possesso della laurea non specifica per l'accesso
alla carriera dall'esterno;
   10 punti per i seguenti titoli:
    a) 2 se in possesso di ulteriore laurea;
    b) 3 per abilitazione all'esercizio di attivita' professionale;
    c) 5 per coordinamento gruppi di lavoro o preposizione ad  uffici
di  dimensione provinciale (0,50 per ogni anno o frazione superiore a
6 mesi);
  Direttori regionali, su punti 100:
   60  punti  per  anzianita'  nelle  qualifiche  di  dirigente,   di
dirigente  superiore  e direttore regionale (0,2 per mese di servizio
effettivo  prestato  nella  qualifica  con  esclusione  di  qualsiasi
servizio   eventualmente   riconosciuto  se  prestato  in  qualifiche
inferiori;
   20 punti per preposizione a direzioni regionali (1 punto per  anno
o frazione superiore a 6 mesi);
   20 punti per titolo (seconda laurea, abilitazione professionale).
  A  parita'  di  punteggio  si  fa riferimento alle norme statali in
materia.
  I titoli dovranno essere posseduti alla data del 31 dicembre 1993.