Art. 6. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente accordo, quantificati, per ciascun anno, nel prospetto allegato 2 trovano copertura, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 27 maggio 1997, n. 16, per gli anni relativi al 1994, 1995 e 1996 nel fondo per il 1997 per la contrattazione dello stato giuridico ed economico del personale regionale - cap. 21262 ed, a regime, nei capitoli degli stipendi dello stesso personale. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio su proposta delle competenti amministrazioni. Nelle more delle variazioni di bilancio di cui al precedente comma le competenti Amministrazioni sono autorizzate a procedere agli impegni e a disporre i relativi pagamenti sui pertinenti capitoli di spesa per il personale. Art 7. Il presente decreto sara' inoltrato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. Palermo, 7 agosto 1997 PROVENZANO Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione sici liana, addi' 1 settembre 1997 Registro n. 1, Atti di Governo, foglio n. 86 (Omissis).