Art. 6.
 
  Gli  oneri  derivanti  dall'applicazione  del   presente   accordo,
quantificati,  per  ciascun  anno,  nel  prospetto allegato 2 trovano
copertura, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della  legge  regionale  27
maggio  1997,  n.  16, per gli anni relativi al 1994, 1995 e 1996 nel
fondo per il 1997 per la  contrattazione  dello  stato  giuridico  ed
economico  del  personale  regionale  -  cap. 21262 ed, a regime, nei
capitoli degli stipendi dello stesso personale.
  L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze  e'  autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio su proposta delle competenti amministrazioni.
  Nelle more delle variazioni di bilancio di cui al precedente  comma
le  competenti  Amministrazioni  sono  autorizzate  a  procedere agli
impegni e a disporre i relativi pagamenti sui pertinenti capitoli  di
spesa per il personale.
 
                               Art 7.
 
  Il  presente  decreto  sara'  inoltrato alla Corte dei conti per la
registrazione ed entrera' in vigore il  giorno  successivo  a  quello
della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  ufficiale  della  Regione
siciliana.
   Palermo, 7 agosto 1997
                             PROVENZANO
Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione
  sici liana, addi' 1 settembre 1997
Registro n. 1, Atti di Governo, foglio n. 86
  (Omissis).