Art. 2. Integrazione alla legge regionale 27 giugno 1996, n. 46 Introduzione dell'art. 3-bis 1. Dopo l'art. 3 della legge regionale 27giugno 1996, n. 46 e' inserito il seguente art. 3-bis: "Art. 3-bis (Interventi straordinari per la ricostruzione di Cardoso). - 1. Al fine di ripristinare nel comune di Stazzema, frazione di Cardoso adeguate condizioni di vita e per agevolare la permanenza dei residenti che, a seguito degli eventi alluvionali del giugno 1996, abbiano subito la distruzione o il danneggiamento irreparabile degli immobili di residenza, la Regione Toscana, utilizzando i fondi di cui all'art. 3, concorre al finanziamento degli interventi previsti in un apposito piano di recupero approvato dal Comune di Stazzema; il concorso finanziario regionale ha ad oggetto la costruzione, tramite l'ATER di Lucca, di alloggi di edilizia agevolata e sovvenzionata e la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. 2. Gli alloggi di edilizia agevolata sono destinati all'acquisto da parte dei residenti, gia' proprietari degli immobili distrutti o irreparabilmente danneggiati; gli alloggi di edilizia sovvenzionata sono destinati all'assegnazione ai residenti gia' conduttori di immobili distrutti o irreparabilmente danneggiati. 3. La Giunta regionale determina il numero e le caratteristiche delle unita' abitative, tenuto conto degli immobili distrutti o irreparabilmente danneggiati, nonche' i criteri per la determinazione dell'ammontare dei contributi regionali previsti al comma 1. 4. La Giunta regionale puo' anche disporre l'anticipazione a favore dell'ATER di Lucca delle disponibilta' finanziarie necessarie per la realizzazione della totalita' degli alloggi, determinando le modalita' per la restituzione delle somme eccedenti il contributo regionale, definito ai sensi del comma 3. 5. Ove nell'ambito del Comune di Stazzema, frazione Cardoso, ai sensi dell'art. 4, comma 9 del decreto-legge 576/1996, siano individuati immobili da demolire in quanto costituenti ostacolo al regolare deflusso delle acque, le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai soggetti residenti negli immobili in questione".