Art. 2.
       Integrazione alla legge regionale 27 giugno 1996, n. 46
                    Introduzione dell'art. 3-bis
 
  1.  Dopo  l'art.  3  della  legge regionale 27giugno 1996, n. 46 e'
inserito il seguente art. 3-bis:
  "Art.  3-bis  (Interventi  straordinari  per  la  ricostruzione  di
Cardoso).    -  1.  Al  fine  di ripristinare nel comune di Stazzema,
frazione di Cardoso adeguate condizioni di vita e  per  agevolare  la
permanenza  dei residenti che, a seguito degli eventi alluvionali del
giugno 1996,  abbiano  subito  la  distruzione  o  il  danneggiamento
irreparabile   degli  immobili  di  residenza,  la  Regione  Toscana,
utilizzando i fondi di cui  all'art.  3,  concorre  al  finanziamento
degli  interventi previsti in un apposito piano di recupero approvato
dal Comune di Stazzema;  il  concorso  finanziario  regionale  ha  ad
oggetto  la  costruzione,  tramite  l'ATER  di  Lucca,  di alloggi di
edilizia agevolata e sovvenzionata e la realizzazione delle opere  di
urbanizzazione primaria e secondaria.
  2. Gli alloggi di edilizia agevolata sono destinati all'acquisto da
parte  dei  residenti,  gia'  proprietari  degli immobili distrutti o
irreparabilmente danneggiati; gli alloggi di  edilizia  sovvenzionata
sono  destinati  all'assegnazione  ai  residenti  gia'  conduttori di
immobili distrutti o irreparabilmente danneggiati.
  3. La Giunta regionale determina il  numero  e  le  caratteristiche
delle  unita'  abitative,  tenuto  conto  degli  immobili distrutti o
irreparabilmente danneggiati, nonche' i criteri per la determinazione
dell'ammontare dei contributi regionali previsti al comma 1.
  4. La Giunta regionale puo' anche disporre l'anticipazione a favore
dell'ATER di Lucca delle disponibilta' finanziarie necessarie per  la
realizzazione   della   totalita'   degli  alloggi,  determinando  le
modalita' per la restituzione delle  somme  eccedenti  il  contributo
regionale, definito ai sensi del comma 3.
  5.  Ove  nell'ambito  del  Comune di Stazzema, frazione Cardoso, ai
sensi  dell'art.  4,  comma  9  del  decreto-legge  576/1996,   siano
individuati  immobili  da  demolire in quanto costituenti ostacolo al
regolare deflusso delle acque, le disposizioni di cui  ai  precedenti
commi  si  applicano  anche  ai  soggetti residenti negli immobili in
questione".