Art. 4. Contributi speciali per le imprese esercenti attivita' di acquacoltura 1. Alle imprese esercenti attivita' di acquacoltura, aventi impianti nei comuni elencati nelle ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dip. Prot. Civ. - n. 2449/1996 e n. 2554/1996, rispettivamente agli artt. 1 e 11, che abbiano subi'to la perdita in tutto o in parte della produzione ittica presente negli impianti medesimi per effetto degli eventi alluvionali del giugno 1996, e' attribuito un contributo straordinario fino al 30 per cento del valore della produzione medesima, nell'ambito dello stanziamento massimo di lire 130 milioni. 2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, detta le disposizioni per la determinazione del valore della produzione ittica perduta e per la concessione ed erogazione del contributo.