Art. 4.
      Contributi speciali per le imprese esercenti attivita' di
                            acquacoltura
 
  1.   Alle  imprese  esercenti  attivita'  di  acquacoltura,  aventi
impianti nei comuni elencati nelle  ordinanze  della  Presidenza  del
Consiglio  dei  Ministri  -  Dip.  Prot.  Civ.  -  n.  2449/1996 e n.
2554/1996, rispettivamente agli artt. 1 e 11, che abbiano subi'to  la
perdita  in  tutto  o in parte della produzione ittica presente negli
impianti medesimi per effetto degli  eventi  alluvionali  del  giugno
1996,  e' attribuito un contributo straordinario fino al 30 per cento
del valore della produzione medesima, nell'ambito dello  stanziamento
massimo di lire 130 milioni.
  2.  La  Giunta  regionale,  con  propria  deliberazione,  detta  le
disposizioni per la determinazione del valore della produzione ittica
perduta e per la concessione ed erogazione del contributo.