Art. 5.
                          Norma finanziaria
 
  1. Alla spesa di L. 130 milioni derivante dall'art. 4, comma 1,  si
fa  fronte con la seguente variazione del bilancio di previsione 1997
apportata  per  analogo  importo  agli  stati  di  previsione   della
competenza e della cassa della parte "Spese".
  Spese in diminuzione
  Cap. 50060
  Fondo  globale finanziamento spese ulteriori programmi di sviluppo,
L. 130.000.000.
  Spesa di nuova istituzione
  Cap. 27140
  Contributo  straordinario  ad  imprese   esercenti   attivita'   di
acquacultura  che  abbiano subito la perdita per effetto degli eventi
alluvionali del giugno 1996 di tutto  o  in  parte  della  produzione
ittica  presente  negli  impianti  ubicati  nei Comuni elencati nelle
ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2449/1996 n.
2554/1996 (art.  4 L.R. n. 64/1997), L. 130.000.000.
  La presente legge e'  pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Toscana.
  La presente legge dichiarata urgente ai sensi  dell'art.  28  dello
Statuto  e  dell'art. 27 della Costituzione entra in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione.
  Firenze, 11 agosto 1997
                              MARCUCCI
          (incaricata con D.P.G.R. 15 giugno 1995, n. 221)
  La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il  23
luglio  1997  ed  e'  stata  vistata dal Commissario del Governo il 6
agosto 1997.