Art. 5. Norma finanziaria 1. Alla spesa di L. 130 milioni derivante dall'art. 4, comma 1, si fa fronte con la seguente variazione del bilancio di previsione 1997 apportata per analogo importo agli stati di previsione della competenza e della cassa della parte "Spese". Spese in diminuzione Cap. 50060 Fondo globale finanziamento spese ulteriori programmi di sviluppo, L. 130.000.000. Spesa di nuova istituzione Cap. 27140 Contributo straordinario ad imprese esercenti attivita' di acquacultura che abbiano subito la perdita per effetto degli eventi alluvionali del giugno 1996 di tutto o in parte della produzione ittica presente negli impianti ubicati nei Comuni elencati nelle ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2449/1996 n. 2554/1996 (art. 4 L.R. n. 64/1997), L. 130.000.000. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. La presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 27 della Costituzione entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. Firenze, 11 agosto 1997 MARCUCCI (incaricata con D.P.G.R. 15 giugno 1995, n. 221) La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 23 luglio 1997 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 6 agosto 1997.