Art. 12.
        Atti soggetti ad approvazione del Consiglio regionale
 
  1.  Il  Consiglio  regionale,  oltre  agli atti gia' previsti dalla
presente legge, approva i bilanci preventivi ed  i  conti  consuntivi
dell'ente,  al  fine  di  assicurare  il  necessario  raccordo con le
disponibilita'  finanziarie  del   bilancio   regionale;   non   sono
sottoposte  ad  approvazione  regionale le variazioni di bilancio che
non incidono nei rapporti con il bilancio regionale.