Art. 12. Atti soggetti ad approvazione del Consiglio regionale 1. Il Consiglio regionale, oltre agli atti gia' previsti dalla presente legge, approva i bilanci preventivi ed i conti consuntivi dell'ente, al fine di assicurare il necessario raccordo con le disponibilita' finanziarie del bilancio regionale; non sono sottoposte ad approvazione regionale le variazioni di bilancio che non incidono nei rapporti con il bilancio regionale.