Art. 13. Vigilanza sull'attivita' dell'ente 1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull'ente. 2. Nell'esercizio di tale potere la Giunta: a) dispone ispezioni mediante propri funzionari; b) provvede, previa diffida agli organi dell'Ente, al compimento di atti obbligatori per legge o derivanti da direttive regionali, quando l'Ente ne rifiuti o ritardi l'adempimento. 3. In caso di persistente carenza di funzionamento o di gravi o ripetute violazioni di legge il Consiglio regionale, su proposta dalla Giunta, delibera lo scioglimento degli organi dell'Ente e nomina un commissario straordinario che gestisce l'Ente stesso fino alla ricostituzione dei nuovi organi cui si provvede entro sei mesi dallo scioglimento.