Art. 13.
                 Vigilanza sull'attivita' dell'ente
 
  1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull'ente.
  2. Nell'esercizio di tale potere la Giunta:
   a) dispone ispezioni mediante propri funzionari;
   b) provvede, previa diffida agli organi dell'Ente,  al  compimento
di  atti  obbligatori  per  legge o derivanti da direttive regionali,
quando l'Ente ne rifiuti o ritardi l'adempimento.
  3. In caso di persistente carenza di funzionamento  o  di  gravi  o
ripetute  violazioni  di  legge  il  Consiglio regionale, su proposta
dalla Giunta, delibera  lo  scioglimento  degli  organi  dell'Ente  e
nomina  un  commissario straordinario che gestisce l'Ente stesso fino
alla ricostituzione dei nuovi organi cui si provvede entro  sei  mesi
dallo scioglimento.