Art. 14. Piano per il parco 1. L'ente persegue la tutela dei valori naturali e ambientali mediante il piano per il parco ai sensi dell'art. 12 della legge 394/1991 e sulla base di eventuali criteri ed indirizzi posti dal programma regionale delle aree protette di cui all'art. 4 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49. 2. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 21, il piano individua i perimetri entro cui e' consentito l'esercizio di attivita' estrattive tradizionali e la valorizzazione dei materiali lapidei esclusivi delle Alpi Apuane: marmi, brecce, cipollini, pietra del Cardoso. Il piano per il Parco puo' prevedere l'estrazione di dolomia al fine esclusivo di garantire le forniture industriali al settore vetraio e delle acciaierie. Le zone di cui sopra fanno parte dell'area contigua del Parco; la relativa normativa e' immediatamente efficace e vincolante e comprende il divieto di caccia per le aree contigue intercluse. 3. Il piano ha valore di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici, territoriali e urbanistici di qualsiasi livello. Il piano, nella sua previsione riferita alle cave di cui al comma 2, costituisce stralcio del piano regionale delle attivita' estrattive di cui alla legge regionale 3 aprile 1980, n. 36 e successive modificazioni. Il piano ha efficacia di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e indifferibilita' per gli interventi in esso previsti. 4. Per le aree contigue, ad integrazione, della disciplina di cava di cui al comma 2, il piano per il Parco detta, per le altre materie di cui all'art. 32, comma 1, legge n. 394/1991, specifiche direttive cui debbono uniformarsi le regolamentazioni di competenza degli enti locali, anche al fine di una efficace tutela del territorio del Parco e di un organico ed unitario sviluppo delle attivita' di cava nel complesso delle Alpi Apuane; il perimetro dell'area contigua e le relative direttive sono stabilite d'intesa con le Amministrazioni provinciali al fine di un coordinamento con i Piani Territoriali di loro competenza.