Art. 14.
                         Piano per il parco
 
  1.  L'ente  persegue  la  tutela  dei  valori naturali e ambientali
mediante il piano per il parco ai  sensi  dell'art.  12  della  legge
394/1991  e  sulla  base  di eventuali criteri ed indirizzi posti dal
programma regionale delle aree protette di cui all'art. 4 della legge
regionale 11 aprile 1995, n. 49.
  2. Nel rispetto delle disposizioni di cui  all'art.  21,  il  piano
individua   i  perimetri  entro  cui  e'  consentito  l'esercizio  di
attivita' estrattive tradizionali e la valorizzazione  dei  materiali
lapidei esclusivi delle Alpi Apuane: marmi, brecce, cipollini, pietra
del  Cardoso.  Il  piano  per il Parco puo' prevedere l'estrazione di
dolomia al fine esclusivo di garantire le  forniture  industriali  al
settore  vetraio e delle acciaierie. Le zone di cui sopra fanno parte
dell'area contigua del Parco; la relativa normativa e' immediatamente
efficace e vincolante e comprende il divieto di caccia  per  le  aree
contigue intercluse.
  3.  Il piano ha valore di piano paesistico e di piano urbanistico e
sostituisce  i  piani  paesistici,  territoriali  e  urbanistici   di
qualsiasi  livello. Il piano, nella sua previsione riferita alle cave
di cui al comma 2, costituisce stralcio  del  piano  regionale  delle
attivita' estrattive di cui alla legge regionale 3 aprile 1980, n. 36
e successive modificazioni. Il piano ha efficacia di dichiarazione di
pubblico  generale  interesse e di urgenza e indifferibilita' per gli
interventi in esso previsti.
  4. Per le aree contigue, ad integrazione, della disciplina di  cava
di  cui al comma 2, il piano per il Parco detta, per le altre materie
di cui all'art. 32, comma 1, legge n. 394/1991, specifiche  direttive
cui  debbono uniformarsi le regolamentazioni di competenza degli enti
locali, anche al fine di una efficace tutela del territorio del Parco
e di un organico ed unitario sviluppo delle  attivita'  di  cava  nel
complesso  delle  Alpi  Apuane;  il perimetro dell'area contigua e le
relative direttive sono stabilite  d'intesa  con  le  Amministrazioni
provinciali  al  fine di un coordinamento con i Piani Territoriali di
loro competenza.