Art. 15.
          Procedura di approvazione del piano per il Parco
 
  1. Il piano per il Parco e' adottato dal Consiglio direttivo, entro
due anni dall'approvazione dello Statuto, previo parere  obbligatorio
della Comunita' del Parco e del Comitato scientifico. Le direttive di
cui  all'art.  14,  4  comma,  sono  adottate sentiti gli enti locali
interessati.
  2. La delibera di adozione del piano, entro dieci giorni dalla  sua
esecutivita',    e'    depositata   nelle   segreterie   dei   comuni
territorialmente interessati  per  trenta  giorni,  durante  i  quali
chiunque  ha facolta' di prenderne visione. Dell'eseguito deposito e'
data immediata notizia al pubblico mediante inserzione nel Bollettino
ufficiale della Regione Toscana  nonche'  in  almeno  due  organi  di
informazione a diffusione locale.
  3.  Fino  a  trenta  giorni  dopo la scadenza del termine di cui al
comma  2,  chiunque  puo'  presentare  osservazioni,  opposizioni   e
proposte,  che  vengono  trasmesse, entro i successivi trenta giorni,
dall'ente   alla   Giunta   regionale   unitamente    alle    proprie
controdeduzioni.
  4.  Dalla data della delibera di adozione si applicano le misure di
salvaguardia di cui all'art. 33  della  legge  regionale  16  gennaio
1995, n. 5.
  5. Il piano e' approvato dal Consiglio regionale, su proposta della
Giunta,  sentita  la  Consulta  tecnica di cui all'art. 3 della legge
regionale n. 49/1995, entro centoventi  giorni  dal  ricevimento  del
piano stesso da parte della Giunta regionale.
  6.  Le  modifiche al piano seguono la procedura di approvazione del
piano stesso.
  7.  Qualora,  entro  due anni dall'approvazione del piano, gli enti
locali non abbiano provveduto all'adeguamento  di  cui  all'art.  14,
comma  4,  la  Giunta  regionale  provvede in via sostitutiva, previa
diffida agli enti inadempienti a porre in essere l'adeguamento  entro
un congruo termine.