Art. 15. Procedura di approvazione del piano per il Parco 1. Il piano per il Parco e' adottato dal Consiglio direttivo, entro due anni dall'approvazione dello Statuto, previo parere obbligatorio della Comunita' del Parco e del Comitato scientifico. Le direttive di cui all'art. 14, 4 comma, sono adottate sentiti gli enti locali interessati. 2. La delibera di adozione del piano, entro dieci giorni dalla sua esecutivita', e' depositata nelle segreterie dei comuni territorialmente interessati per trenta giorni, durante i quali chiunque ha facolta' di prenderne visione. Dell'eseguito deposito e' data immediata notizia al pubblico mediante inserzione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana nonche' in almeno due organi di informazione a diffusione locale. 3. Fino a trenta giorni dopo la scadenza del termine di cui al comma 2, chiunque puo' presentare osservazioni, opposizioni e proposte, che vengono trasmesse, entro i successivi trenta giorni, dall'ente alla Giunta regionale unitamente alle proprie controdeduzioni. 4. Dalla data della delibera di adozione si applicano le misure di salvaguardia di cui all'art. 33 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5. 5. Il piano e' approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentita la Consulta tecnica di cui all'art. 3 della legge regionale n. 49/1995, entro centoventi giorni dal ricevimento del piano stesso da parte della Giunta regionale. 6. Le modifiche al piano seguono la procedura di approvazione del piano stesso. 7. Qualora, entro due anni dall'approvazione del piano, gli enti locali non abbiano provveduto all'adeguamento di cui all'art. 14, comma 4, la Giunta regionale provvede in via sostitutiva, previa diffida agli enti inadempienti a porre in essere l'adeguamento entro un congruo termine.