Art. 16.
                        Regolamento del Parco
 
  1.  L'ente  adotta,  contestualmente al piano per il Parco e con le
medesime procedure, un regolamento che disciplina  l'esercizio  delle
attivita'  consentite  entro  il territorio del Parco in applicazione
delle disposizioni contenute nei commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 11 della
legge, 394/1991.
  2. Il  regolamento,  disciplina  le  modalita'  di  escavazione  da
applicarsi  nell'area  contigua  del  Parco,  ai  sensi  del  comma 2
dell'art. 14, nonche' le modalita'  delle  risistemazioni  ambientali
collegate  alle attivita' di cava, anche cessate ed all'assetto delle
conseguenti discariche.
  3. Il regolamento acquista efficacia dopo centoventi  giorni  dalla
pubblicazione  sul  Bollettino  ufficiale  della  Regione. Entro tale
termine i comuni sono tenuti ad adeguare alle sue previsioni i propri
regolamenti. Decorso inutilmente il predetto termine le  disposizioni
del regolamento del Parco prevalgono su quelle dei comuni.