Art. 16. Regolamento del Parco 1. L'ente adotta, contestualmente al piano per il Parco e con le medesime procedure, un regolamento che disciplina l'esercizio delle attivita' consentite entro il territorio del Parco in applicazione delle disposizioni contenute nei commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 11 della legge, 394/1991. 2. Il regolamento, disciplina le modalita' di escavazione da applicarsi nell'area contigua del Parco, ai sensi del comma 2 dell'art. 14, nonche' le modalita' delle risistemazioni ambientali collegate alle attivita' di cava, anche cessate ed all'assetto delle conseguenti discariche. 3. Il regolamento acquista efficacia dopo centoventi giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. Entro tale termine i comuni sono tenuti ad adeguare alle sue previsioni i propri regolamenti. Decorso inutilmente il predetto termine le disposizioni del regolamento del Parco prevalgono su quelle dei comuni.