Art. 17. Piani di gestione 1. Nel quadro delle indicazioni del piano per il Parco di cui all'art. 14 e del regolamento di cui all'art. 16 l'ente persegue le finalita' istitutive del Parco attraverso piani di gestione aventi efficacia di piani particolareggiati. Essi interessano l'area soggetta al piano del Parco e devono contenere l'indicazione della loro durata. 2. I piani di gestione sono adottati dal Consiglio direttivo, previo parere della Comunita' del Parco e del Comitato scientifico. Il piano, entro dieci giorni dalla sua adozione, e' depositato presso le segreterie dei comuni e delle province i cui territori sono ricompresi nell'area del Parco, per la durata di trenta giorni, durante i quali chiunque ha facolta' di prenderne visione. 3. L'effettuato deposito e' reso noto al pubblico mediante inserzione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana nonche' su almeno due organi di informazione a diffusione locale. 4. Fino a trenta giorni dopo la scadenza del periodo di deposito potranno essere presentate opposizioni e osservazioni. Scaduto tale termine, il Consiglio direttivo approva i piani di gestione.