Art. 17.
                          Piani di gestione
 
  1.  Nel  quadro  delle  indicazioni  del  piano per il Parco di cui
all'art.  14 e del regolamento di cui all'art. 16 l'ente persegue  le
finalita'  istitutive  del  Parco attraverso piani di gestione aventi
efficacia  di  piani  particolareggiati.  Essi   interessano   l'area
soggetta  al  piano  del Parco e devono contenere l'indicazione della
loro durata.
  2. I piani di  gestione  sono  adottati  dal  Consiglio  direttivo,
previo  parere  della Comunita' del Parco e del Comitato scientifico.
Il piano, entro dieci giorni dalla sua adozione, e' depositato presso
le segreterie dei comuni  e  delle  province  i  cui  territori  sono
ricompresi  nell'area  del  Parco,  per  la  durata di trenta giorni,
durante i quali chiunque ha facolta' di prenderne visione.
  3.  L'effettuato  deposito  e'  reso  noto  al  pubblico   mediante
inserzione  sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana nonche' su
almeno due organi di informazione a diffusione locale.
  4. Fino a trenta giorni dopo la scadenza del  periodo  di  deposito
potranno  essere  presentate opposizioni e osservazioni. Scaduto tale
termine, il Consiglio direttivo approva i piani di gestione.