Art. 18.
                 Piano pluriennale economico-sociale
 
  1.  Nel  rispetto  delle  finalita'  istitutive  del  Parco,  delle
previsioni  del piano per il Parco e nei limiti del regolamento e dei
piani di gestione, l'ente promuove iniziative, coordinate con  quelle
della  Regione  e  degli  enti locali interessati, atte a favorire lo
sviluppo economico, sociale e culturale della collettivita' residente
all'interno del Parco e nelle aree contigue.
  2. Per i fini di cui al comma 1, l'ente adotta un piano pluriennale
economico  e  sociale  per la promozione della attivita' compatibili.
Qualora il piano pluriennale economico e sociale  comporti,  ai  fini
della    realizzazione    degli   interventi   previsti,   anche   la
partecipazione di  altri  soggetti,  il  piano  prevede  le  relative
modalita' di partecipazione, ivi compresi gli accordi di programma.
  3.  Per  il  perseguimento  delle  finalita'  del piano economico e
sociale, l'ente puo' concedere, con specifiche convenzioni, l'uso del
proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti  loca|i,  ivi
compresi  materiali  di  cava, che presentino requisiti di qualita' e
che non siano incompatibili con le finalita' del Parco.