Art. 18. Piano pluriennale economico-sociale 1. Nel rispetto delle finalita' istitutive del Parco, delle previsioni del piano per il Parco e nei limiti del regolamento e dei piani di gestione, l'ente promuove iniziative, coordinate con quelle della Regione e degli enti locali interessati, atte a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale della collettivita' residente all'interno del Parco e nelle aree contigue. 2. Per i fini di cui al comma 1, l'ente adotta un piano pluriennale economico e sociale per la promozione della attivita' compatibili. Qualora il piano pluriennale economico e sociale comporti, ai fini della realizzazione degli interventi previsti, anche la partecipazione di altri soggetti, il piano prevede le relative modalita' di partecipazione, ivi compresi gli accordi di programma. 3. Per il perseguimento delle finalita' del piano economico e sociale, l'ente puo' concedere, con specifiche convenzioni, l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti loca|i, ivi compresi materiali di cava, che presentino requisiti di qualita' e che non siano incompatibili con le finalita' del Parco.