Art. 2. Statuto 1. L'ente adotta il proprio statuto che, ai sensi dell'art. 24 della legge 394/1991 ed in conformita' con i principi della presente legge, in particolare disciplina: a) la sede dell'ente; b) le modalita' di designazione per la nomina degli organi, di convocazione e di funzionamento degli stessi nonche' i loro compiti; c) la rappresentativita' degli enti locali componenti la Comunita' del Parco, in rapporto ai rispettivi territori e popolazioni interessate dalle aree del Parco medesimo, nonche' la relativa partecipazione al finanziamento dell'ente; d) le modalita' di nomina ed i compiti del direttore e del Comitato scientifico; e) l'organizzazione decentrata delle strutture in relazione alle distinte situazioni geografiche; f) le modalita' di partecipazione popolare e le forme di pubblicita' degli atti; g) i criteri per la determinazione dell'indennita' di carica. h) le modalita' di controllo interno sugli atti secondo la normativa vigente. 2. In sede di prima applicazione, lo Statuto e' adottato dalla Comunita' del Parco entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed e' approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro i successivi sessanta giorni. In sede di approvazione il Consiglio Regionale puo' apportare allo Statuto le modifiche necessarie per assicurare la conformita' dello Statuto stesso alle leggi vigenti. 3. In caso di inadempienza della Comunita' del Parco la Giunta Regionale e' comunque tenuta ad adottare e trasmettere al Consiglio, per l'approvazione, una propria proposta di statuto, nel rispetto dei tempi di cui al comma precedente. 4. Le modifiche allo Statuto sono adottate e approvate con lo stesso procedimento del comma 2. 5. Lo Statuto e' pubblicato sul B.U.R.T. ed acquista efficacia dalla data della pubblicazione.