Art. 2.
                               Statuto
 
  1. L'ente adotta il proprio statuto  che,  ai  sensi  dell'art.  24
della  legge 394/1991 ed in conformita' con i principi della presente
legge, in particolare disciplina:
   a) la sede dell'ente;
   b)  le  modalita'  di  designazione per la nomina degli organi, di
convocazione e di funzionamento degli stessi nonche' i loro compiti;
   c) la rappresentativita' degli enti locali componenti la Comunita'
del  Parco,  in  rapporto  ai  rispettivi  territori  e   popolazioni
interessate  dalle  aree  del  Parco  medesimo,  nonche'  la relativa
partecipazione al finanziamento dell'ente;
   d) le modalita' di  nomina  ed  i  compiti  del  direttore  e  del
Comitato scientifico;
   e)  l'organizzazione  decentrata delle strutture in relazione alle
distinte situazioni geografiche;
   f)  le  modalita'  di  partecipazione  popolare  e  le  forme   di
pubblicita' degli atti;
   g) i criteri per la determinazione dell'indennita' di carica.
   h)  le  modalita'  di  controllo  interno  sugli  atti  secondo la
normativa vigente.
  2. In sede di prima applicazione,  lo  Statuto  e'  adottato  dalla
Comunita'  del  Parco  entro  sessanta  giorni dall'entrata in vigore
della presente legge ed e'  approvato  dal  Consiglio  regionale,  su
proposta  della Giunta regionale, entro i successivi sessanta giorni.
In sede di approvazione il Consiglio Regionale  puo'  apportare  allo
Statuto  le  modifiche necessarie per assicurare la conformita' dello
Statuto stesso alle leggi vigenti.
  3. In caso di inadempienza della  Comunita'  del  Parco  la  Giunta
Regionale  e' comunque tenuta ad adottare e trasmettere al Consiglio,
per l'approvazione, una propria proposta di statuto, nel rispetto dei
tempi di cui al comma precedente.
  4. Le modifiche allo Statuto  sono  adottate  e  approvate  con  lo
stesso procedimento del comma 2.
  5.  Lo  Statuto  e'  pubblicato  sul B.U.R.T. ed acquista efficacia
dalla data della pubblicazione.