Art. 20.
                        Nulla osta del Parco
 
  1.  Il  rilascio  di  concessioni  e  autorizzazioni  relative   ad
interventi,  impianti ed opere nelle aree soggette al piano del Parco
e, in attesa di questo, nel territorio di cui al comma 3 dell'art. 1,
e'  subordinato  al  preventivo  nulla  osta  dell'ente  Parco.  Sono
altresi'  soggette  al  nulla-osta  del Parco le attivita' di cava in
area contigua. A tal fine  si  applicano  le  disposizioni  contenute
nell'art. 13 della legge n. 394/1991.
  2.  Il  nulla  osta di cui al primo comma, solo nel caso in cui sia
stato  espressamente  rilasciato  e  non  si  sia   determinato   per
decorrenza  dei  termini, sostituisce l'autorizzazione per interventi
in zone soggette a vincolo idrogeologico di cui al R.D.  30  dicembre
1923,  n.  3267  e l'autorizzazione per interventi in zone soggette a
vincolo paesaggistico di cui alle leggi 29 giugno 1939,n.  1497  e  8
agosto  1985, n. 431. Ai sensi e per gli effetti di cui al nono comma
dell'art.  82 del decreto del Presidente della Repubblica  24  luglio
1977, n.  616, come modificato dall'art. 1 della legge 8 agosto 1985,
ri.  431,  il  suddetto  nulla-osta e' trasmesso ai competenti uffici
statali.