Art. 20. Nulla osta del Parco 1. Il rilascio di concessioni e autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere nelle aree soggette al piano del Parco e, in attesa di questo, nel territorio di cui al comma 3 dell'art. 1, e' subordinato al preventivo nulla osta dell'ente Parco. Sono altresi' soggette al nulla-osta del Parco le attivita' di cava in area contigua. A tal fine si applicano le disposizioni contenute nell'art. 13 della legge n. 394/1991. 2. Il nulla osta di cui al primo comma, solo nel caso in cui sia stato espressamente rilasciato e non si sia determinato per decorrenza dei termini, sostituisce l'autorizzazione per interventi in zone soggette a vincolo idrogeologico di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 e l'autorizzazione per interventi in zone soggette a vincolo paesaggistico di cui alle leggi 29 giugno 1939,n. 1497 e 8 agosto 1985, n. 431. Ai sensi e per gli effetti di cui al nono comma dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dall'art. 1 della legge 8 agosto 1985, ri. 431, il suddetto nulla-osta e' trasmesso ai competenti uffici statali.