Art. 21. Attivita' estrattiva 1. La valutazione d'impatto ambientale concernente l'apertura di nuove cave, in attuazione del piano ed in regime di salvaguardia di cui all'art. 31, ove obbligatoria per la normativa vigente, e' di competenza dell'ente, che la esercita secondo detta normativa; la pronuncia di valutazione di impatto ambientale sostituisce il nulla-osta di cui all'art. 20. 2. Il piano per il Parco desume dal piano regionale delle attivita' estrattive, settore integrativo delle pietre ornamentali, art. 8 della delib. - C. R. n. 200/95, fabbisogni ed indirizzi per la coltivazione delle cave; individua e localizza in area contigua le disponibilita' di risorse da utilizzare. Il piano pluriennale economico-sociale definisce incentivi e compensazioni a garanzia della tutela paesaggistica ed ambientale e promuove la valorizzazione delle produzioni tipiche dei materiali lapidei esclusivi delle Alpi Apuane. 3. La formulazione coordinata del piano regionale delle attivita' estrattive, settore integrativo per le pietre ornamentali, e del piano per il parco, approvati dal C.R., assicura l'equilibrato sviluppo delle attivita' di cava nel complesso dell'area apuana, all'esterno del Parco e nella sua area contigua.