Art. 21.
                        Attivita' estrattiva
 
  1.  La  valutazione  d'impatto ambientale concernente l'apertura di
nuove cave, in attuazione del piano ed in regime di  salvaguardia  di
cui  all'art.  31,  ove  obbligatoria per la normativa vigente, e' di
competenza dell'ente, che la esercita  secondo  detta  normativa;  la
pronuncia   di  valutazione  di  impatto  ambientale  sostituisce  il
nulla-osta di cui all'art. 20.
  2. Il piano per il Parco desume dal piano regionale delle attivita'
estrattive, settore integrativo  delle  pietre  ornamentali,  art.  8
della  delib.    -  C.  R.  n. 200/95, fabbisogni ed indirizzi per la
coltivazione delle cave; individua e localizza in  area  contigua  le
disponibilita'   di  risorse  da  utilizzare.  Il  piano  pluriennale
economico-sociale definisce  incentivi  e  compensazioni  a  garanzia
della tutela paesaggistica ed ambientale e promuove la valorizzazione
delle  produzioni  tipiche dei materiali lapidei esclusivi delle Alpi
Apuane.
  3. La formulazione coordinata del piano regionale  delle  attivita'
estrattive,  settore  integrativo  per  le  pietre ornamentali, e del
piano per  il  parco,  approvati  dal  C.R.,  assicura  l'equilibrato
sviluppo  delle  attivita'  di  cava  nel complesso dell'area apuana,
all'esterno del Parco e nella sua area contigua.