Art. 22.
                              Personale
 
  1. E' istituito il ruolo del personale dell'ente.
  2. Al personale dell'ente  si  applica  lo  stato  giuridico  e  il
trattamento economico del personale degli enti locali.
  3.  Ai fini del trattamento di previdenza e quiescenza il personale
e' iscritto, fin dalla data di inizio del rapporto di  lavoro  presso
l'ente,   all'Istituto  Nazionale  di  Previdenza  per  i  Dipendenti
dell'Amministrazione  Pubblica  (I.N.P.D.A.P.)  e  precisamente  alla
gestione autonoma ex C.P.D.E.L. per quanto riguarda il trattamento di
pensione,  e  alla gestione autonoma ex I.N.A.D.E.L. per l'indennita'
di fine servizio.
  4. La pianta organica e' provvisoriamente definita in  misura  pari
alla  dotazione organica del Consorzio, gia' istituito ai sensi della
legge  regionale  n.  5/1985   e   successive   modificazioni,   come
rideterminata  ai  sensi  del  comma  6  dell'art.  3  della legge 24
dicembre 1993, n.  537.
  5. Il personale di ruolo del consorzio di cui  al  comma  4  ed  il
personale  regionale  comandato  a  detto Consorzio e' trasferito nel
ruolo dell'ente a far data dalla pubblicazione dello statuto.
  6. Il personale trasferito e' inquadrato nel  ruolo  del  personale
dell'ente  in posizione corrispondente a quella formalmente rivestita
nel ruolo dell'ente di  provenienza,  con  salvaguardia  dello  stato
giuridico   e   dei   trattamenti   economici  a  carattere  fisso  e
continuativo acquisiti all'atto del trasferimento.
  Eventuali differenze retributive risultanti rispetto al trattamento
fondamentale attribuito in base al nuovo inquadramento sono mantenute
a titolo di assegno ad personam  non  riassorbibile,  utile  ad  ogni
effetto,  anche  previdenziale,  in  relazione  al  rispettivo titolo
originario, e  riassorbite,  fino  a  concorrenza,  in  occasione  di
successivi miglioramenti per i corrispondenti titoli.
  7.  Gli  inquadramenti  operati  ai  sensi  del comma 5 non possono
comportare promozione  a  qualifica  funzionale  superiore  a  quella
acquisita nell'ente di provenienza, all'atto del trasferimento.
  8. Al personale regionale trasferito ai sensi del presente articolo
e'  corrisposto  da  parte  della  Regione l'assegno di mobilita' nei
termini e  nelle  misure  gia'  previsti  dall'art.  22  della  legge
regionale  9  aprile  1990 n. 41. Al medesimo personale continuano ad
applicarsi le disposizioni dell'art. 150  della  legge  regionale  21
agosto  1989,  n.  51, con oneri a carico della Regione, che provvede
direttamente all'erogazione.
  9. Entro sei mesi dalla nomina  il  Consiglio  direttivo  dell'ente
adotta,  previa  verifica  dei  carichi  di  lavoro,  una proposta di
ridefinizione degli uffici e della pianta organica in conformita'  ai
principi e ai criteri di organizzazione di cui al decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, e nei limiti delle
disponibilita'  di  bilancio.  La  ridefinizione degli uffici e della
pianta organica e' approvata dal Consiglio  regionale  su  iniziativa
della Giunta.
  10.  Alla  copertura  dei  posti  che  risultino  vacanti a seguito
dell'approvazione delle pianta  organica  o  resisi  disponibili  per
cessazioni   dal  servizio,  si  provvede  prioritariamente  mediante
ricorso all'attivazione di procedure di mobilita' di personale  della
Regione e di Comuni e Province ai sensi delle leggi vigenti.