Art. 22. Personale 1. E' istituito il ruolo del personale dell'ente. 2. Al personale dell'ente si applica lo stato giuridico e il trattamento economico del personale degli enti locali. 3. Ai fini del trattamento di previdenza e quiescenza il personale e' iscritto, fin dalla data di inizio del rapporto di lavoro presso l'ente, all'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (I.N.P.D.A.P.) e precisamente alla gestione autonoma ex C.P.D.E.L. per quanto riguarda il trattamento di pensione, e alla gestione autonoma ex I.N.A.D.E.L. per l'indennita' di fine servizio. 4. La pianta organica e' provvisoriamente definita in misura pari alla dotazione organica del Consorzio, gia' istituito ai sensi della legge regionale n. 5/1985 e successive modificazioni, come rideterminata ai sensi del comma 6 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 5. Il personale di ruolo del consorzio di cui al comma 4 ed il personale regionale comandato a detto Consorzio e' trasferito nel ruolo dell'ente a far data dalla pubblicazione dello statuto. 6. Il personale trasferito e' inquadrato nel ruolo del personale dell'ente in posizione corrispondente a quella formalmente rivestita nel ruolo dell'ente di provenienza, con salvaguardia dello stato giuridico e dei trattamenti economici a carattere fisso e continuativo acquisiti all'atto del trasferimento. Eventuali differenze retributive risultanti rispetto al trattamento fondamentale attribuito in base al nuovo inquadramento sono mantenute a titolo di assegno ad personam non riassorbibile, utile ad ogni effetto, anche previdenziale, in relazione al rispettivo titolo originario, e riassorbite, fino a concorrenza, in occasione di successivi miglioramenti per i corrispondenti titoli. 7. Gli inquadramenti operati ai sensi del comma 5 non possono comportare promozione a qualifica funzionale superiore a quella acquisita nell'ente di provenienza, all'atto del trasferimento. 8. Al personale regionale trasferito ai sensi del presente articolo e' corrisposto da parte della Regione l'assegno di mobilita' nei termini e nelle misure gia' previsti dall'art. 22 della legge regionale 9 aprile 1990 n. 41. Al medesimo personale continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 150 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51, con oneri a carico della Regione, che provvede direttamente all'erogazione. 9. Entro sei mesi dalla nomina il Consiglio direttivo dell'ente adotta, previa verifica dei carichi di lavoro, una proposta di ridefinizione degli uffici e della pianta organica in conformita' ai principi e ai criteri di organizzazione di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, e nei limiti delle disponibilita' di bilancio. La ridefinizione degli uffici e della pianta organica e' approvata dal Consiglio regionale su iniziativa della Giunta. 10. Alla copertura dei posti che risultino vacanti a seguito dell'approvazione delle pianta organica o resisi disponibili per cessazioni dal servizio, si provvede prioritariamente mediante ricorso all'attivazione di procedure di mobilita' di personale della Regione e di Comuni e Province ai sensi delle leggi vigenti.