Art. 23.
                Patrimonio, contabilita' e contratti
 
  1.  L'ente  ha  un proprio patrimonio costituito da beni immobili e
mobili  derivanti,  da  acquisizioni,  donazioni,  eredita',  legati,
espropriazioni.
  2.  I  terreni  ed  i  beni immobili, comunque acquisiti dall'ente,
fanno parte del patrimonio indisponibile dell'ente medesimo.
  3. La Regione, ai sensi  dell'art.  11  della  legge  regionale  16
maggio  1991  n. 20, e gli enti locali ricompresi nell'area del Parco
mettono a disposizione dell'ente i beni che ritengono  necessari  per
il raggiungimento delle finalita' istitutive del Parco.
  4.  L'ente,  ai  sensi della legge regionale 13 agosto 1984 n.  50,
richiede al Comune competente l'espropriazione di terreni ed immobili
necessari per la realizzazione delle finalita' del Parco.
  5. L'ente gestisce la propria attivita' secondo le norme degli enti
locali in materia di  contratti,  demanio,  patrimonio,  economato  e
contabilita', in quanto applicabili.