Art. 23. Patrimonio, contabilita' e contratti 1. L'ente ha un proprio patrimonio costituito da beni immobili e mobili derivanti, da acquisizioni, donazioni, eredita', legati, espropriazioni. 2. I terreni ed i beni immobili, comunque acquisiti dall'ente, fanno parte del patrimonio indisponibile dell'ente medesimo. 3. La Regione, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 16 maggio 1991 n. 20, e gli enti locali ricompresi nell'area del Parco mettono a disposizione dell'ente i beni che ritengono necessari per il raggiungimento delle finalita' istitutive del Parco. 4. L'ente, ai sensi della legge regionale 13 agosto 1984 n. 50, richiede al Comune competente l'espropriazione di terreni ed immobili necessari per la realizzazione delle finalita' del Parco. 5. L'ente gestisce la propria attivita' secondo le norme degli enti locali in materia di contratti, demanio, patrimonio, economato e contabilita', in quanto applicabili.