Art. 24. Usi civici 1. Il Parco promuove la verifica sulla consistenza degli usi civici nel suo territorio, la liquidazione degli stessi sulle terre private, la regolamentazione dei diritti conseguenti sui demani civici secondo le finalita' proprie dell'area protetta. 2. Ai sensi dell'art. 11, comma 5, della legge n. 394/1991, sono fatti salvi i diritti di uso civico spettanti alle comunita' locali ad eccezione dei diritti esclusivi di caccia o di altri usi civici di prelievi faunistici.