Art. 24.
                             Usi civici
 
  1. Il Parco promuove la verifica sulla consistenza degli usi civici
nel suo territorio, la liquidazione degli stessi sulle terre private,
la regolamentazione dei diritti conseguenti sui demani civici secondo
le finalita' proprie dell'area protetta.
  2.  Ai  sensi  dell'art. 11, comma 5, della legge n. 394/1991, sono
fatti salvi i diritti di uso civico spettanti alle  comunita'  locali
ad eccezione dei diritti esclusivi di caccia o di altri usi civici di
prelievi faunistici.