Art. 25.
                          Entrate dell'ente
 
  1.  Costituiscono  entrate  dell'ente da destinare al conseguimento
dei fini istitutivi:
   a) i contributi ordinari e  straordinari  della  Regione  e  degli
altri enti pubblici;
   b) i contributi in conto capitale di cui alla lett. d) del comma 1
dell'art.  4  della  legge  6  dicembre  n.  394  ed  altri eventuali
contributi dello Stato;
   c) i contributi ed i finanziamenti a specifici progetti;
   d) i lasciti, le donazioni e  le  erogazioni  liberali  in  denaro
disciplinate dalla normativa vigente;
   e) gli eventuali redditi patrimoniali;
   f)  i canoni delle concessioni, i diritti, i biglietti di ingresso
e le tariffe dei servizi forniti dall'ente;
   g) i proventi di attivita' commerciali e promozionali;
   h) i proventi delle sanzioni derivanti  dalle  inosservanze  delle
norme e dei provvedimenti emanati dall'ente;
   i)  ogni  altro  provente  acquisito  in  relazione  all'attivita'
dell'ente.