Art. 26.
                              Vigilanza
 
  1. La  vigilanza  sull'osservanza  degli  obblighi  e  dei  divieti
previsti  dalla  presente legge, dal piano per il Parco, dai piani di
gestione, dal regolamento e da ogni altra disposizione  dell'ente  e'
affidata  al  personale  di  sorveglianza  del  Parco,  appositamente
individuato nella pianta organica  dell'ente,  cui  si  applicano  le
disposizioni  di  cui  alla  legge  regionale  17/1989  e  successive
modificazioni, concernente le norme in materia di polizia municipale.
Agli altri dipendenti dell'Ente possono essere attribuiti  poteri  di
sorveglianza  da  esercitare  in  aggiunta  o  in  concomitanza degli
ordinari obblighi di servizio.
  2. Sono inoltre incaricati di far  rispettare  la  presente  legge,
tutti  i  soggetti  cui  sono  attribuiti  poteri  di  accertamento e
contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi  vigenti.
Apposita convenzione ai sensi dell'art. 27 comma 2 legge n. 394/1991,
regola i rapporti con il personale del Corpo Forestale dello Stato.