Art. 26. Vigilanza 1. La vigilanza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge, dal piano per il Parco, dai piani di gestione, dal regolamento e da ogni altra disposizione dell'ente e' affidata al personale di sorveglianza del Parco, appositamente individuato nella pianta organica dell'ente, cui si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 17/1989 e successive modificazioni, concernente le norme in materia di polizia municipale. Agli altri dipendenti dell'Ente possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza degli ordinari obblighi di servizio. 2. Sono inoltre incaricati di far rispettare la presente legge, tutti i soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti. Apposita convenzione ai sensi dell'art. 27 comma 2 legge n. 394/1991, regola i rapporti con il personale del Corpo Forestale dello Stato.