Art. 27.
                       Sanzioni amministrative
 
  1.  Alla  violazione delle disposizioni di cui alla presente legge,
al piano per il Parco,  al  regolamento,  ai  piani  di  gestione  si
applica  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da un minimo di L.
600.000 a un massimo di L. 6.000.000 per le zone ricomprese nel Parco
e da L. 400.000 a L. 4.000.000 per  le  aree  contigue.  In  caso  di
violazioni  di  altre  disposizioni  concernenti  obblighi  e divieti
emanate dagli organi dell'ente, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da L. 50.000 aL. 500.000.
  2. Per l'accertamento,  la  contestazione  e  l'applicazione  delle
sanzioni  di  cui al precedente comma si applicano le disposizioni di
cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689 nonche'  quelle  di  cui  alla
legge  regionale  12  novembre 1993, n. 85. L'autorita' competente ai
sensi della legge regionale n. 85/1993 e' il Presidente del Parco.