Art. 27. Sanzioni amministrative 1. Alla violazione delle disposizioni di cui alla presente legge, al piano per il Parco, al regolamento, ai piani di gestione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di L. 600.000 a un massimo di L. 6.000.000 per le zone ricomprese nel Parco e da L. 400.000 a L. 4.000.000 per le aree contigue. In caso di violazioni di altre disposizioni concernenti obblighi e divieti emanate dagli organi dell'ente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 50.000 aL. 500.000. 2. Per l'accertamento, la contestazione e l'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689 nonche' quelle di cui alla legge regionale 12 novembre 1993, n. 85. L'autorita' competente ai sensi della legge regionale n. 85/1993 e' il Presidente del Parco.