Art. 28.
         Sospensione, riduzione in pristino e risistemazione
 
  1. Ferme restando le sanzioni amministrative di cui all'art. 26, il
Presidente  dell'ente  qualora  venga  esercitata   un'attivita'   in
difformita'  dalla  presente  legge,  dal  piano  per  il  Parco  dal
regolamento e dai piani di gestione dispone  l'immediata  sospensione
dell'attivita'  medesima  ed  ordina  la  riduzione  in  pristino, la
risistemazione e la eventuale ricostituzione  di  specie  vegetali  o
animali   e   di   assetti   morfologici   e   idrogeologici  con  la
responsabilita' solidale del committente, del titolare dell'impresa e
del direttore dei lavori.
  2.  In  relazione  alle  attivita'  di   cava,   e'   ordinata   la
risistemazione  ambientale, comprensiva dell'assetto definitivo delle
discariche.
  3. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui ai commi 2 e  3
dell'art. 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.