Art. 28. Sospensione, riduzione in pristino e risistemazione 1. Ferme restando le sanzioni amministrative di cui all'art. 26, il Presidente dell'ente qualora venga esercitata un'attivita' in difformita' dalla presente legge, dal piano per il Parco dal regolamento e dai piani di gestione dispone l'immediata sospensione dell'attivita' medesima ed ordina la riduzione in pristino, la risistemazione e la eventuale ricostituzione di specie vegetali o animali e di assetti morfologici e idrogeologici con la responsabilita' solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori. 2. In relazione alle attivita' di cava, e' ordinata la risistemazione ambientale, comprensiva dell'assetto definitivo delle discariche. 3. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.