Art. 29.
                   Commissariamento e soppressione
              del Consorzio del Parco delle Alpi Apuane
 
  1.  Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge
il  Consiglio  regionale,  su  proposta  della  Giunta,   nomina   un
commissario straordinario per la gestione transitoria del Parco delle
Alpi  Apuane.   A far data dalla nomina del commissario straordinario
cessano di esercitare le proprie funzioni il Presidente,  l'Assemblea
ed  il  Consiglio  di  gestione  del  Parco  istituiti  con  la legge
regionale 21 gennaio 1985, n. 5.
  2. Il commissario svolge le funzioni degli organi del Parco di  cui
alla   legge   regionale   n.   5/1985  avvalendosi  delle  strutture
tecnicoconsultive previste dalla suddetta legge.
  3. Il Commissario, entro  30  giorni  dalla  nomina,  trasmette  ai
comuni   ed   alle  province  interessati  gli  atti  in  corso,  non
perfezionati,  riguardanti   le   autorizzazioni   per   il   vincolo
idrogeologico  e  per  il  vincolo  paesaggistico  in  territori gia'
ricompresi nel territorio del Parco ai sensi della legge regionale n.
5/1985 ed ora non piu' ricompresi in detto territorio  ai  sensi  del
comma  3  dell'art.  1  della  presente  legge  e  della  cartografia
allegata. Dalla ricezione degli atti decorrono i termini di legge per
il rilascio delle autorizzazioni.  Il Commissario trasmette ai comuni
ed  alle  province  tutta  la  documentazione  relativa   agli   atti
perfezionati antecedentemente alla sua nomina riguardanti i territori
non piu' ricompresi nel Parco.
  4.  Il  commissario  provvede  altresi'  a  predisporre lo stato di
consistenza dei beni di proprieta' del consorzio, la ricognizione dei
rapporti attivi e passivi e l'elenco del personale del consorzio  con
i  dati  sulle qualifiche possedute, sul trattamento economico, sulla
carriera pregressa.
  5. Alla  data  di  pubblicazione  dello  Statuto  e'  soppresso  il
consorzio  istituito  in  base  alla  legge  regionale  n. 52/1990. I
rapporti giuridici pendenti, i beni e il personale del consorzio sono
trasferiti all'ente "Parco regionale delle Alpi Apuane".
  6. Alla data di pubblicazione dello Statuto e'  abrogata  la  legge
regionale  n. 5/1985 e successive modifiche e integrazioni. Alla data
di entrata in vigore del piano  e  del  regolamento  del  Parco  sono
abrogati  il  comma 1 dell'art. 4 e l'art. 5 della legge regionale n.
52/1994.
  7. Il comitato scientifico gia'  istituito  ai  sensi  della  legge
regionale  n. 5/1985 esercita i compiti previsti dalla presente legge
e dallo  statuto  dell'ente  fino  alla  nomina  del  nuovo  Comitato
scientifico.