Art. 29. Commissariamento e soppressione del Consorzio del Parco delle Alpi Apuane 1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, nomina un commissario straordinario per la gestione transitoria del Parco delle Alpi Apuane. A far data dalla nomina del commissario straordinario cessano di esercitare le proprie funzioni il Presidente, l'Assemblea ed il Consiglio di gestione del Parco istituiti con la legge regionale 21 gennaio 1985, n. 5. 2. Il commissario svolge le funzioni degli organi del Parco di cui alla legge regionale n. 5/1985 avvalendosi delle strutture tecnicoconsultive previste dalla suddetta legge. 3. Il Commissario, entro 30 giorni dalla nomina, trasmette ai comuni ed alle province interessati gli atti in corso, non perfezionati, riguardanti le autorizzazioni per il vincolo idrogeologico e per il vincolo paesaggistico in territori gia' ricompresi nel territorio del Parco ai sensi della legge regionale n. 5/1985 ed ora non piu' ricompresi in detto territorio ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della presente legge e della cartografia allegata. Dalla ricezione degli atti decorrono i termini di legge per il rilascio delle autorizzazioni. Il Commissario trasmette ai comuni ed alle province tutta la documentazione relativa agli atti perfezionati antecedentemente alla sua nomina riguardanti i territori non piu' ricompresi nel Parco. 4. Il commissario provvede altresi' a predisporre lo stato di consistenza dei beni di proprieta' del consorzio, la ricognizione dei rapporti attivi e passivi e l'elenco del personale del consorzio con i dati sulle qualifiche possedute, sul trattamento economico, sulla carriera pregressa. 5. Alla data di pubblicazione dello Statuto e' soppresso il consorzio istituito in base alla legge regionale n. 52/1990. I rapporti giuridici pendenti, i beni e il personale del consorzio sono trasferiti all'ente "Parco regionale delle Alpi Apuane". 6. Alla data di pubblicazione dello Statuto e' abrogata la legge regionale n. 5/1985 e successive modifiche e integrazioni. Alla data di entrata in vigore del piano e del regolamento del Parco sono abrogati il comma 1 dell'art. 4 e l'art. 5 della legge regionale n. 52/1994. 7. Il comitato scientifico gia' istituito ai sensi della legge regionale n. 5/1985 esercita i compiti previsti dalla presente legge e dallo statuto dell'ente fino alla nomina del nuovo Comitato scientifico.