Art. 30.
              Primo insediamento degli organi dell'ente
 
  1. Fino alla pubblicazione dello Statuto, la Comunita' del Parco e'
presieduta  e  convocata dal sindaco del comune in cui ha sede legale
il consorzio di gestione  del  Parco  gia'  istituito  con  la  legge
regionale  21  gennaio  1985  n.  5  e  successive  modificazioni; la
Comunita', fino a tale data, opera utilizzando provvisoriamente quote
di voti determinate  con  criteri  analoghi  a  quelli  operanti  nel
soppresso  consorzio.  La prima riunione della Comunita' del parco e'
convocata entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente
legge.
  2. Le designazioni di cui agli artt.  5  e  6  per  la  nomina  del
Presidente  e  dei  membri  del Consiglio direttivo, devono pervenire
alla Regione entro trenta giorni dalla  adozione  dello  Statuto;  il
Consiglio   regionale   provvede  alla  nomina  del  Presidente,  del
Consiglio direttivo e dei membri di propria competenza  del  Collegio
dei Revisori, contestualmente all'approvazione dello Statuto.
  3.  Si  applicano,  nel  caso in cui le nomine di cui ai precedenti
commi 2 e 3 non siano state deliberate almeno tre giorni prima  della
scadenza  del  predetto  termine, l'art. 2, 4 comma, e l'art. 3 della
legge regionale n. 61/1992.
  4. Il Comitato scientifico e' nominato entro sessanta giorni  dalla
costituzione  del  Consiglio direttivo. Se il Consiglio direttivo non
procede alla nomina del Comitato scientifico almeno tre giorni  prima
della  scadenza  del predetto termine, la competenza e' trasferita al
Presidente del Parco, il quale deve comunque  provvedere  entro  tale
termine.