Art. 30. Primo insediamento degli organi dell'ente 1. Fino alla pubblicazione dello Statuto, la Comunita' del Parco e' presieduta e convocata dal sindaco del comune in cui ha sede legale il consorzio di gestione del Parco gia' istituito con la legge regionale 21 gennaio 1985 n. 5 e successive modificazioni; la Comunita', fino a tale data, opera utilizzando provvisoriamente quote di voti determinate con criteri analoghi a quelli operanti nel soppresso consorzio. La prima riunione della Comunita' del parco e' convocata entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 2. Le designazioni di cui agli artt. 5 e 6 per la nomina del Presidente e dei membri del Consiglio direttivo, devono pervenire alla Regione entro trenta giorni dalla adozione dello Statuto; il Consiglio regionale provvede alla nomina del Presidente, del Consiglio direttivo e dei membri di propria competenza del Collegio dei Revisori, contestualmente all'approvazione dello Statuto. 3. Si applicano, nel caso in cui le nomine di cui ai precedenti commi 2 e 3 non siano state deliberate almeno tre giorni prima della scadenza del predetto termine, l'art. 2, 4 comma, e l'art. 3 della legge regionale n. 61/1992. 4. Il Comitato scientifico e' nominato entro sessanta giorni dalla costituzione del Consiglio direttivo. Se il Consiglio direttivo non procede alla nomina del Comitato scientifico almeno tre giorni prima della scadenza del predetto termine, la competenza e' trasferita al Presidente del Parco, il quale deve comunque provvedere entro tale termine.