Art. 31.
                 Misure transitorie di salvaguardia
 
  1.  Fino  all'entrata  in  vigore  del  piano e del regolamento del
Parco, si applicano le norme di cui ai seguenti commi.
  2. Nel Parco si applicano i divieti di cui all'art. 11 della  legge
n.  394/1991,  comma  3.  Il  divieto  di  caccia e' esteso alle aree
contigue intercluse.
  3. In caso di necessita' ed urgenza l'ente Parco, con provvedimento
motivato, previo parere vincolante  del  Comitato  scientifico,  puo'
consentire  deroghe  ai  divieti  di  cui  all'art. 11 della legge n.
394/1991, prescrivendo le modalita' di attuazione  dei  lavori  e  le
opere  idonei a salvaguardare l'integrita' dei luoghi e dell'ambiente
naturale.
  4.  Eventuali  prelievi  faunistici   ed   eventuali   abbattimenti
selettivi,  necessari  per  ricomporre  squilibri ecologici accertati
dall'ente Parco, devono avvenire per iniziativa e  sotto  la  diretta
responsabilita' e sorveglianza dell'ente stesso ed essere attuati dal
suo personale o da persone all'uopo espressamente autorizzate.
  5. Entro le aree contigue destinate ad attivita' di cava risultanti
dalla  cartografia  allegata, restano in vigore le disposizioni della
legge 21  gennaio  1994,  n.  52;  tali  aree  comprendono  anche  le
discariche, i servizi e gli accessi funzionali all'attivita' di cava.
Per  l'utilizzazione  industriale della dolomia le convenzioni di cui
all'art.  9  della  legge   regionale   n.   36/1980   e   successive
modificazioni  individuano  quantita'  e modalita' di escavazione con
riferimento a specifici  fabbisogni  nel  settore  vetrario  e  delle
acciaierie.
  6.   Oltre   che   nelle  zone  di  cui  al  comma  precedente,  la
risistemazione dei siti di cava  e  discarica  avviene  in  tutto  il
territorio del Parco e dell'area contigua di cui al comma 4 dell'art.
1.
  7.  In  attesa  del  piano  del  Parco  e del piano regionale delle
attivita' estrattive, il nulla-osta dell'ente Parco, di cui  all'art.
20,  assicura  comunque  coerenza  nelle  modalita'  estrattive  e di
risistemazione nei perimetri risultanti  dalla  cartografia  allegata
alla  presente  legge; il nulla-osta sostituisce l'autorizzazione per
il vincolo idrogeologico e quella per il vincolo paesaggistico con le
modalita' di cui al comma 2 dell'art. 20.
  8. Fino all'entrata in vigore del piano per il Parco l'ente esprime
parere obbligatorio sugli atti di adozione di  strumenti  urbanistici
comunali,  generali  ed  attuativi  e  loro  varianti interessanti il
territorio del Parco e l'area contigua di cui all'art. 1, comma 4.  A
tal  fine  il  Comune  comunica  l'adozione  di  tali  atti all'ente,
trasmettendo la documentazione  relativa;  il  parere  del  Parco  e'
inviato al Comune nei termini previsti per le osservazioni.