Art. 31. Misure transitorie di salvaguardia 1. Fino all'entrata in vigore del piano e del regolamento del Parco, si applicano le norme di cui ai seguenti commi. 2. Nel Parco si applicano i divieti di cui all'art. 11 della legge n. 394/1991, comma 3. Il divieto di caccia e' esteso alle aree contigue intercluse. 3. In caso di necessita' ed urgenza l'ente Parco, con provvedimento motivato, previo parere vincolante del Comitato scientifico, puo' consentire deroghe ai divieti di cui all'art. 11 della legge n. 394/1991, prescrivendo le modalita' di attuazione dei lavori e le opere idonei a salvaguardare l'integrita' dei luoghi e dell'ambiente naturale. 4. Eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'ente Parco, devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilita' e sorveglianza dell'ente stesso ed essere attuati dal suo personale o da persone all'uopo espressamente autorizzate. 5. Entro le aree contigue destinate ad attivita' di cava risultanti dalla cartografia allegata, restano in vigore le disposizioni della legge 21 gennaio 1994, n. 52; tali aree comprendono anche le discariche, i servizi e gli accessi funzionali all'attivita' di cava. Per l'utilizzazione industriale della dolomia le convenzioni di cui all'art. 9 della legge regionale n. 36/1980 e successive modificazioni individuano quantita' e modalita' di escavazione con riferimento a specifici fabbisogni nel settore vetrario e delle acciaierie. 6. Oltre che nelle zone di cui al comma precedente, la risistemazione dei siti di cava e discarica avviene in tutto il territorio del Parco e dell'area contigua di cui al comma 4 dell'art. 1. 7. In attesa del piano del Parco e del piano regionale delle attivita' estrattive, il nulla-osta dell'ente Parco, di cui all'art. 20, assicura comunque coerenza nelle modalita' estrattive e di risistemazione nei perimetri risultanti dalla cartografia allegata alla presente legge; il nulla-osta sostituisce l'autorizzazione per il vincolo idrogeologico e quella per il vincolo paesaggistico con le modalita' di cui al comma 2 dell'art. 20. 8. Fino all'entrata in vigore del piano per il Parco l'ente esprime parere obbligatorio sugli atti di adozione di strumenti urbanistici comunali, generali ed attuativi e loro varianti interessanti il territorio del Parco e l'area contigua di cui all'art. 1, comma 4. A tal fine il Comune comunica l'adozione di tali atti all'ente, trasmettendo la documentazione relativa; il parere del Parco e' inviato al Comune nei termini previsti per le osservazioni.