Art. 32. Attivita' estrattive nelle aree non piu' incluse nel Parco 1. Le attivita' estrattive del Settore I del Piano regionale delle Attivita' estrattive, relativo ai materiali inerti e tecnologico-industriali regolarmente autorizzate e localizzate nelle aree non piu' incluse nel perimetro del Parco delle Alpi Apuane, possono continuare la propria attivita' per sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dell'autorizzazione rilasciata. L'inserimento di tali attivita' nel Piano regionale delle attivita' estrattive potra' avvenire con deliberazione della Giunta regionale previo parere favorevole dei consigli dei comuni interessati e sentita la Commissione di Valutazione sui siti di cava. 2. Le attivita' estrattive del settore II, relativo alle pietre ornamentali, regolarmente autorizzate, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e localizzate nelle aree non piu' incluse nel perimetro del Parco delle Alpi Apuane possono continuare la loro attivita' nei limti della relativa autorizzazione fino alla data di entrata in vigore del Piano di Settore integrativo per le Pietre ornamentali di cui all'art. 8 delle N.T.A. della D.C.R. n. 200 del 7 marzo 1995.