Art. 32.
     Attivita' estrattive nelle aree non piu' incluse nel Parco
 
  1.  Le attivita' estrattive del Settore I del Piano regionale delle
Attivita'   estrattive,    relativo    ai    materiali    inerti    e
tecnologico-industriali  regolarmente autorizzate e localizzate nelle
aree non piu' incluse nel perimetro  del  Parco  delle  Alpi  Apuane,
possono  continuare  la  propria attivita' per sei mesi dalla data di
entrata   in   vigore   della   presente    legge,    nel    rispetto
dell'autorizzazione  rilasciata.  L'inserimento di tali attivita' nel
Piano  regionale  delle  attivita'  estrattive  potra'  avvenire  con
deliberazione  della  Giunta  regionale  previo parere favorevole dei
consigli  dei  comuni  interessati  e  sentita  la   Commissione   di
Valutazione sui siti di cava.
  2.  Le  attivita'  estrattive  del settore II, relativo alle pietre
ornamentali, regolarmente autorizzate, in corso alla data di  entrata
in  vigore  della  presente  legge  e localizzate nelle aree non piu'
incluse nel perimetro del Parco delle Alpi Apuane possono  continuare
la  loro  attivita' nei limti della relativa autorizzazione fino alla
data di entrata in vigore del Piano di  Settore  integrativo  per  le
Pietre  ornamentali  di  cui  all'art. 8 delle N.T.A. della D.C.R. n.
200 del 7 marzo 1995.