Art. 34.
                 Norme per i Parchi della Maremma e
              di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli
 
  1.  Le disposizioni della lettera h) del comma 1, art. 2, dell'art.
4, dell'art. 12, dell'art. 24, nonche'  del  comma  1,  dell'art.  26
della  presente legge si applicano anche ai Parchi della Maremma e di
Migliarino,  San  Rossore,  Massaciuccoli,  istituiti   dalla   legge
regionale 16 marzo 1994, n. 24.
  2.  Sono abrogati il comma 2 dell'art. 4, l'art. 23 e i commi 1 e 3
dell'art. 29 della legge regionale n. 24/1994.
  3.  I  parchi  della  Maremma  e  di   Migliarino,   San   Rossore,
Massaciuccoli  adeguano il proprio statuto con riferimento all'art. 2
entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
  La presente legge e'  pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Toscana.
   Firenze, 11 agosto 1997
                              MARCUCCI
          (incaricata con D.P.G.R. 15 giugno 1995, n. 221)
  La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il  24
luglio  1997  ed  e'  stata  vistata dal Commissario del Governo il 6
agosto 1997.
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  (Omissis).