Art. 34. Norme per i Parchi della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli 1. Le disposizioni della lettera h) del comma 1, art. 2, dell'art. 4, dell'art. 12, dell'art. 24, nonche' del comma 1, dell'art. 26 della presente legge si applicano anche ai Parchi della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli, istituiti dalla legge regionale 16 marzo 1994, n. 24. 2. Sono abrogati il comma 2 dell'art. 4, l'art. 23 e i commi 1 e 3 dell'art. 29 della legge regionale n. 24/1994. 3. I parchi della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli adeguano il proprio statuto con riferimento all'art. 2 entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 11 agosto 1997 MARCUCCI (incaricata con D.P.G.R. 15 giugno 1995, n. 221) La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 24 luglio 1997 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 6 agosto 1997. ------ (Omissis).