Art. 4.
                          Incompatibilita'
 
  L'ufficio di Presidente e di  membro  del  Consiglio  direttivo  e'
incompatibile   con  quello  di  Parlamentare  europeo  e  nazionale;
Consigliere regionale, nonche' con  quello  di  Sindaco  o  Assessore
comunale;  Presidente o Assessore provinciale; Presidente o Assessore
di Comunita' Montana.  Lo Statuto puo' stabilire ulteriori  cause  di
incompatibilita'.