Art. 5.
                             Presidente
 
  1.  Il Presidente e' nominato dal Consiglio regionale sulla base di
un elenco di almeno 3 nominativi designati dalla Comunita' del  Parco
e  dotati  di  comprovata  esperienza  amministrativa,  risultante da
documentato curriculum.
  2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'ente, ne coordina
l'attivita',  convoca e presiede le sedute del Consiglio direttivo ed
esercita le altre funzioni attribuitegli dallo statuto.