Art. 5. Presidente 1. Il Presidente e' nominato dal Consiglio regionale sulla base di un elenco di almeno 3 nominativi designati dalla Comunita' del Parco e dotati di comprovata esperienza amministrativa, risultante da documentato curriculum. 2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'ente, ne coordina l'attivita', convoca e presiede le sedute del Consiglio direttivo ed esercita le altre funzioni attribuitegli dallo statuto.