Art. 6.
                         Consiglio direttivo
 
  1. Il Consiglio direttivo e' composto dal Presidente dell'ente e da
dodici membri.
  2. I membri del  Consiglio  direttivo  sono  eletti  dal  Consiglio
regionale,  con  voto  limitato,  tra  esperti aventi qualificazione,
comprovata da adeguato curriculum,  per  titoli  tecnico-scientifici,
esperienza  amministrativa  o esperienza comunque maturata in materia
di tutela, valorizzazione e  gestione  del  patrimonio  ambientale  e
delle risorse locali, con le seguenti modalita':
   a)  sette  membri  scelti  in  un  elenco  di almeno 14 nominativi
segnalati dalla Comunita' del parco;
   b) tre membri scelti  in  due  elenchi,  ciascuno  di  almeno  sei
nominativi  segnalati  distintamente dalle Associazioni di protezione
ambientale di cui all'art.  13  della  legge  n.  349/1986,  e  dalle
seguenti  istituzioni scientifiche: l'Accademia Nazionale dei Lincei,
la  Societa'  Botanica  italiana,  l'Unione  Zoologica  Italiana,  il
Consiglio  Nazionale  delle  Ricerche, le Universita' degli studi con
sede in Toscana; la scelta garantisce l'elezione di almeno un esperto
per ognuno dei due elenchi;
   c) due membri scelti direttamente dal Consiglio regionale.
  3. Il Consiglio direttivo puo' eleggere al proprio  interno  uno  o
piu'  Vice  Presidenti ed una Giunta esecutiva secondo le modalita' e
con le funzioni stabilite dallo Statuto.
  4. Il  Consiglio  direttivo  adotta  il  piano  per  il  Parco,  il
regolamento  del  Parco,  il bilancio, il conto consuntivo, adotta ed
approva i  piani  di  gestione  ed  esercita  le  ulteriori  funzioni
attribuitegli  dallo  Statuto  o  da  questo  non attribuite ad altri
organi.