Art. 6. Consiglio direttivo 1. Il Consiglio direttivo e' composto dal Presidente dell'ente e da dodici membri. 2. I membri del Consiglio direttivo sono eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato, tra esperti aventi qualificazione, comprovata da adeguato curriculum, per titoli tecnico-scientifici, esperienza amministrativa o esperienza comunque maturata in materia di tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio ambientale e delle risorse locali, con le seguenti modalita': a) sette membri scelti in un elenco di almeno 14 nominativi segnalati dalla Comunita' del parco; b) tre membri scelti in due elenchi, ciascuno di almeno sei nominativi segnalati distintamente dalle Associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della legge n. 349/1986, e dalle seguenti istituzioni scientifiche: l'Accademia Nazionale dei Lincei, la Societa' Botanica italiana, l'Unione Zoologica Italiana, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, le Universita' degli studi con sede in Toscana; la scelta garantisce l'elezione di almeno un esperto per ognuno dei due elenchi; c) due membri scelti direttamente dal Consiglio regionale. 3. Il Consiglio direttivo puo' eleggere al proprio interno uno o piu' Vice Presidenti ed una Giunta esecutiva secondo le modalita' e con le funzioni stabilite dallo Statuto. 4. Il Consiglio direttivo adotta il piano per il Parco, il regolamento del Parco, il bilancio, il conto consuntivo, adotta ed approva i piani di gestione ed esercita le ulteriori funzioni attribuitegli dallo Statuto o da questo non attribuite ad altri organi.