Art. 8.
                        Collegio dei Revisori
 
  1.  Il  Collegio  dei Revisori e' composto da 3 membri iscritti nel
registro dei revisori contabili ai sensi del decreto  legislativo  27
gennaio 1992, n. 88. Due revisori sono eletti dal Consiglio regionale
con  voto  limitato  ad  uno; il terzo e' designato dal Ministero del
Tesoro.
  2. Il Collegio e'  costituito  con  decreto  del  Presidente  della
Giunta regionale.
  3.  Il Collegio nomina, tra i propri membri, nella prima seduta, il
Presidente.
  4. Il Collegio esercita il riscontro contabile sugli atti dell'ente
e ne controlla la gestione finanziaria.
  5. Il Collegio invia al Presidente del  Consiglio  regionale  e  al
Presidente   della   Giunta   regionale   una   relazione  semestrale
sull'andamento della gestione finanziaria.