Art. 8. Collegio dei Revisori 1. Il Collegio dei Revisori e' composto da 3 membri iscritti nel registro dei revisori contabili ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Due revisori sono eletti dal Consiglio regionale con voto limitato ad uno; il terzo e' designato dal Ministero del Tesoro. 2. Il Collegio e' costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale. 3. Il Collegio nomina, tra i propri membri, nella prima seduta, il Presidente. 4. Il Collegio esercita il riscontro contabile sugli atti dell'ente e ne controlla la gestione finanziaria. 5. Il Collegio invia al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale una relazione semestrale sull'andamento della gestione finanziaria.