Art. 9. Comitato scientifico 1. Al fine di garantire all'amministrazione dell'ente un adeguato supporto tecnico-scientifico, e' istituito il Comitato scientifico. 2. Il Comitato scientifico e' composto da esperti in numero determinato dallo Statuto del Parco ed e' nominato dal Consiglio direttivo dell'ente, in modo da assicurare la presenza di adeguate competenze per i vari settori delle scienze naturalistiche, ambientali e territoriali, sulla base di elenchi nominativi, segnalati dalle Universita' degli Studi con sede in Toscana, fra i docenti delle facolta' scientifiche nonche' dal Consiglio Nazionale delle Ricerche fra i propri ricercatori. 3. Il Comitato scientifico esercita i compiti previsti dallo Statuto e, in particolare, provvede ad esprimere in rapporto alle proprie competenze, parere obbligatorio sul piano per il Parco, sul regolamento, sui piani di gestione, sul piano pluriennale economico-sociale e, a richiesta degli organi dell'ente e del direttore, su ogni altra questione per la quale si ritenga necessario il parere del Comitato. 4. Il Comitato scientifico puo' proporre iniziative in materia di ricerca scientifica, didattica ed informazione ambientale.