Art. 9.
                        Comitato scientifico
 
  1. Al fine di garantire all'amministrazione dell'ente  un  adeguato
supporto tecnico-scientifico, e' istituito il Comitato scientifico.
  2.  Il  Comitato  scientifico  e'  composto  da  esperti  in numero
determinato dallo Statuto del Parco  ed  e'  nominato  dal  Consiglio
direttivo  dell'ente,  in  modo da assicurare la presenza di adeguate
competenze  per  i  vari  settori   delle   scienze   naturalistiche,
ambientali   e   territoriali,  sulla  base  di  elenchi  nominativi,
segnalati dalle Universita' degli Studi con sede in  Toscana,  fra  i
docenti  delle  facolta' scientifiche nonche' dal Consiglio Nazionale
delle Ricerche fra i propri ricercatori.
  3. Il  Comitato  scientifico  esercita  i  compiti  previsti  dallo
Statuto  e,  in  particolare,  provvede ad esprimere in rapporto alle
proprie competenze, parere obbligatorio sul piano per il  Parco,  sul
regolamento,   sui   piani   di   gestione,   sul  piano  pluriennale
economico-sociale  e,  a  richiesta  degli  organi  dell'ente  e  del
direttore, su ogni altra questione per la quale si ritenga necessario
il parere del Comitato.
  4.  Il  Comitato scientifico puo' proporre iniziative in materia di
ricerca scientifica, didattica ed informazione ambientale.