Art. 11.
                             Abrogazione
 
  1. E' abrogatala L.R. 9 agosto 1979, n. 36.
  2. Fino all'approvazione del PREPAT, si assumono come  prescrittivi
i  contenuti di pianificazione urbanistica del Piano di Coordinamento
dei porti ed approdi turistici di cui alla L.R. 9 agosto 1979, n.  36
ed  i  piani  regolatori  portuali  con  l'eventuale  variante   sono
approvati  con  il  procedimento  dell'accordo  di programma promosso
dalla Regione ai sensi della L.R. 3 settembre 1996, n. 76.
  La presente legge e'  pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Toscana.
   Firenze, 11 agosto 1997
                              MARCUCCI
          (incaricata con D.P.G.R. 15 giugno 1995, n. 221)
  La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il  23
luglio  1997  ed  e'  stata  vistata dal Commissario del Governo il 6
agosto 1997.