Art. 11. Abrogazione 1. E' abrogatala L.R. 9 agosto 1979, n. 36. 2. Fino all'approvazione del PREPAT, si assumono come prescrittivi i contenuti di pianificazione urbanistica del Piano di Coordinamento dei porti ed approdi turistici di cui alla L.R. 9 agosto 1979, n. 36 ed i piani regolatori portuali con l'eventuale variante sono approvati con il procedimento dell'accordo di programma promosso dalla Regione ai sensi della L.R. 3 settembre 1996, n. 76. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 11 agosto 1997 MARCUCCI (incaricata con D.P.G.R. 15 giugno 1995, n. 221) La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 23 luglio 1997 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 6 agosto 1997.