Art. 2.
                     Porti ed approdi turistici
 
  1. Ai fini della presente  legge  si  considerano  porti  turistici
quelli  dotati  di  attrezzature  e  di  impianti  destinati  in  via
permanente all'ormeggio, alla manutenzione, alaggio e rimessaggio  di
imbarcazioni  da  diporto,  nonche' delle infrastrutture necessarie e
complementari al soddisfacimento delle esigenze degli utenti.
  2. Si considerano approdi turistici quelli costituiti da  opere  ed
impianti   idonei   alla  ricettivita'  delle  unita'  da  diporto  e
sprovvisti parzialmente o totalmente delle infrastrutture di  cui  al
comma precedente.
  3.  Si  considerano  approdi  turistici  anche  le  specifiche aree
portuali di cui alla lettera e), comma terzo, dell'art. 4 della legge
28 gennaio 1994, n. 84.