Art. 2. Porti ed approdi turistici 1. Ai fini della presente legge si considerano porti turistici quelli dotati di attrezzature e di impianti destinati in via permanente all'ormeggio, alla manutenzione, alaggio e rimessaggio di imbarcazioni da diporto, nonche' delle infrastrutture necessarie e complementari al soddisfacimento delle esigenze degli utenti. 2. Si considerano approdi turistici quelli costituiti da opere ed impianti idonei alla ricettivita' delle unita' da diporto e sprovvisti parzialmente o totalmente delle infrastrutture di cui al comma precedente. 3. Si considerano approdi turistici anche le specifiche aree portuali di cui alla lettera e), comma terzo, dell'art. 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.