Art. 4. Formazione ed approvazione 1. Il PREPAT e' approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale. 2. Per la formulazione della proposta di cui al comma precedente, la Giunta regionale, entro 180 gg. dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le rappresentanze economiche e sociali, elabora un progetto di piano che trasmette alle Province, ai Comuni interessati nonche' alle Autorita' marittime e portuali competenti. 3. Entro 90 gg. dalla trasmissione, la Giunta regionale convoca una conferenza di programmazione alla quale partecipano le Province, i Comuni interessati e le Autorita' Marittime e Portuali competenti e provvede, entro i successivi 90 gg., alla formazione definitiva della proposta di piano.