Art. 4.
                     Formazione ed approvazione
 
  1. Il PREPAT e' approvato dal Consiglio regionale su proposta della
Giunta regionale.
  2.  Per  la formulazione della proposta di cui al comma precedente,
la Giunta regionale, entro  180  gg.  dall'entrata  in  vigore  della
presente  legge,  sentite  le  rappresentanze  economiche  e sociali,
elabora un progetto di piano che trasmette alle Province,  ai  Comuni
interessati nonche' alle Autorita' marittime e portuali competenti.
  3. Entro 90 gg. dalla trasmissione, la Giunta regionale convoca una
conferenza  di  programmazione  alla quale partecipano le Province, i
Comuni interessati e le Autorita' Marittime e Portuali  competenti  e
provvede, entro i successivi 90 gg., alla formazione definitiva della
proposta di piano.